Servizio sociale è comunque tenuto ad eseguire l'ordinanza del tribunale

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
19 Novembre 2018

Il tribunale ordinario, nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione riguardante la richiesta di affido esclusivo del figlio minore avanzata dalla madre, ha chiesto al servizio sociale comunale: una relazione/indagine sociale sulla madre e sul suo nucleo familiare, di contattare il padre per delinearne la personalità  anche mediante "sub delega" ad altro servizio sociale, e relazionare in merito.

Considerato:

- che nessuno dei soggetti per i quali è stato richiesto l'intervento del servizio sociale risulta anagraficamente residente nel Comune ad eccezione dei nonni materni,

- che di ciò è stato tempestivamente informato il T.O. che, tuttavia, ha reiterato l'ordine ritenendo ingiustificata la mancate evasione dell'informativa;

 

il servizio sociale è comunque tenuto ad eseguire l'ordinanza del tribunale?

 

 

Risposta

Come è noto, l’Autorità giudiziaria può chiedere all’ufficio “servizi sociali” di svolgere accertamenti in ordine alla capacità genitoriale di entrambi i coniugi, alle condizioni dei figli minori, con riferimento all’attuale situazione di affidamento, lo stato dei rapporti tra i minori e ciascun genitore, gli stili educativi dei coniugi, i loro reciproci rapporti, la capacità degli stessi di assicurare l’accesso del minore all’altro genitore e alla famiglia di origine, nonché di dare conto di ogni altro elemento utile per fargli assumere le decisioni in ordine all’affidamento ed alle modalità di esso.

Inoltre, la legge n° 219/2012 e il d.lgs. n° 154/2013 hanno riformato e innovato la materia della filiazione che introduce e ribalta il principio di ripartizione delle competenze tra T.O. e T.M., dove, prima della riforma, il T.M. aveva competenza generale e il T.O. residuale; con la riforma è il T.O. ad avere competenza generale: per cui la materia che riguardi l’art. 337 ter c.c. (diritto del minore all’accesso ad entrambe le figure genitoriali, nonché con ascendenti e parenti,) e il 709 ter c.p.c. (risarcimento del danno al minore da parte del genitore che non versi il mantenimento) è di competenza del T.O.

Inoltre, secondo il codice deontologico dell’assistente sociale, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 17 luglio 2009, in vigore dal 1 settembre 2009:

 

Titolo VI RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL’ORGANIZZAZIONE DI LAVORO

Capo I Art. 45.

L’assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell’organizzazione di lavoro, all’efficacia, all’efficienza, all’economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione”.

 

Alcune responsabilità deontologiche richiamano anche ad analoghi obblighi di legge, in ambito civile, penale e amministrativo, cui l'Assistente Sociale risponde nell'esercizio della propria professione.

Si ricorda, a riguardo:

  • art. 328 c.p., omissione o ritardo nel compimento di atto d'ufficio;
  • art. 323 c.p., abuso d'ufficio;
  • art. 593 c.p., impedimento di un evento;
  • artt. 361 - 362 c.p., omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
  • art. 403 c.c., collocamento di minore in luogo sicuro da parte della pubblica autorità;
  • legge n° 119/2001, disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per l'assistente sociale.

 

Ciò detto, operare nell'ambito della tutela minorile significa costruire il proprio agire professionale nella consapevolezza e nell'ottemperanza non solo di un mandato deontologico e istituzionale/normativo, ma anche giudiziario. Tale mandato deriva dalle prescrizioni della magistratura, sia essa minorile o ordinaria, relative alle modalità e agli interventi attraverso cui si deve esplicare la funzione di tutela dell'Assistente sociale e dell'Ente di appartenenza L'intervento professionale scaturisce sempre da un mandato; quando però questo è collegato all'Autorità giudiziaria è possibile avvertire una maggiore responsabilità, proprio per quegli aspetti di tutela e di controllo che connotano maggiormente il ruolo professionale, gravato, altresì, da altri fattori di complessità:

  • presenza di una funzione di consulenza tecnica per organi decisionali le cui decisioni hanno peso rilevante sulla vita delle persone;
  • presenza di una situazione di svantaggio, poiché la relazione che si andrà a definire sarà pesantemente legata ad aspetti prescrittivi e non da un bisogno avvertito dalle persone coinvolte che, al contrario, “subiranno” l'intervento dei professionisti;
  • i contesti in cui si addentra l'assistente sociale sono densi di dinamiche ambivalenti e forti dal punto di vista emotivo-affettivo, soprattutto in ambito minorile e ciò può produrre un'intensificazione dei vissuti e delle reazioni individuali, ma anche collettive;
  • i contesti sono, inoltre, caratterizzati da un elevato grado di visibilità e di esposizione. Il lavoro dell'assistente sociale viene «osservato», analizzato e utilizzato dai giudici, dagli avvocati, dai responsabili di servizio e da colleghi della propria e di altre professioni”

 

Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che l’ufficio servizi sociali sia tenuto ad ottemperare all’ordinanza del Tribunale, soprattutto ove reiterata.

 

Dott. Pietro Cucumile 05/09/2018

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