Imputazione contabile spese per elezioni e per censimento permanente

Risposta al quesito del Dott. Vincenzo Cuzzola

Quesiti
di Cuzzola Vincenzo
16 Novembre 2018

 Si chiede la corretta imputazione delle spese di personale (irap compresa) per elezioni politiche/regionali (per le quali è previsto il rimborso da parte dello Stato/Regione) e per le elezioni comunali (per le quali non è previsto alcun rimborso ma sono interamente finanziate dal bilancio): -possono essere imputate ad un unico capitolo di spesa (codice 1030201007 del piano dei conti - prestazione di servizi) oppure debbono essere imputate sui capitoli del personale del servizio interessato?

 Si chiede la corretta imputazione delle spese di personale (irap compresa) per il censimento permanente della popolazione (per le quali è previsto il rimborso –contributo fisso per il personale e contributo variabile): - possono essere imputate ad un unico capitolo di spesa (codice 1030201007 del piano dei conti – prestazione di servizi) oppure debbono essere imputate ai capitoli del personale del servizio interessato?

 

Risposta

Le spese sostenute per le commissioni elettorali sono imputate in uno specifico capitolo con codifica U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali (macroag. 103) in quanto somme destinate a specifica attività elettorale. Per lo srtesso motivo, si riportano di seguito altre classificazioni utili per attività elettorale:

  • U.1.03.01.02.010 – Beni per consultazioni elettorali (macroag. 103)
  • U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Quote sostenute dall'ente per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni (circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali) ripartite secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno (es. onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione - macroag. 110)

 

Per ciò che attiene invece alla attività di censimento, essa deve essere imputata alla spesa di personale sebbene sia previsto un rimborso da parte dell’Istat. In tal caso, però, dette spese non rientrano nel computo del limite della spesa del personale. Si riporta di seguito un parere reso dalla ragioneria generale dello Stato che afferma (nota n. 70840 della Rgs, recepita nella Circolare n. 6/2011 dell’Istat) “da una lettura più circoscritta può tuttavia ritenersi che le spese di personale in oggetto – essendo interamente finanziate da risorse statali – possono non essere considerate ai fini del rispetto del comma 562 e comma 557 della Finanziaria 2007”.

 

Dr. Vincenzo Cuzzola 29/10/2018

 

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