Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiPremesso
che l’art. 50 del C.C.N.L. Comparto ed Autonomie locali del 14/09/2000, ha contrattualizzato le modalità di applicazione dei benefici economici riconosciuti in favore del personale invalido o mutilato per causa di servizio, già previsti dagli artt. nn. 43 e 44 del R.D.L. n. 1290/1922;
che l’art. 1 della Legge n. 539/1950 ha esteso la disciplina prevista dagli artt. nn. 43 e 44 del R.D.L. n. 1290/1922 anche ai congiunti dei caduti per servizio, così come chiarito dalla informativa n. 73 dell’INPDAP del 04/10/2002;
che la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 340 del 02/01/1995 ha precisato che l’equiparazione operata dalla L.539/1950 deve ritenersi finalizzata esclusivamente a specifici fatti (norme disciplinanti la valutazione dei titoli di preferenza o assunzione obbligatoria al lavoro);
che l’art. 70 della L. n.133 del 06/08/2008, fermo restando il diritto all’equo indennizzo, dispone l’esclusione dell’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo per infermità dipendente da causa di servizio a decorrere dal 01/01/2009 (art.1), disponendo altresì l’abrogazione degli art.43 e 44 del R.D.L. n. 1290/1922 (art.2);
che il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso sulla decorrenza del su richiamato art. 70 della L.133/2008, facendo salvi gli effetti degli atti di attribuzione del beneficio adottati prima dell’entrata in vigore della legge di abrogazione;
si chiede se sia possibile riconoscere i benefici previsti dal succitato art. 50 del C.C.N.L. Comparto ed Autonomie locali del 14/09/2000, al dipendente pubblico che si trovi nella condizione di orfano per caduto per causa di servizio".
La risposta al quesito è negativa. Affinché sia riconosciuto il beneficio è necessario che il dipendente sia invalido o mutilato per ragioni di servizio; non rientra in questa casistica il dipendente che sia orfano di un caduto per causa di servizio.
La legge 1220/1920 come correttamente riportato nel quesito risulta abrogata.
Vige la legge 539/1950 che all’art. 1 stabilisce che “I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio” che tuttavia è superata dall’art. 70 del decreto legge n. 112/2008 il quale ha stabilito che a “decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio …. è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie”.
Dott. Angelo Maria Savazzi 31/10/2018
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