Nulla osta matrimonio - India

Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini

Quesiti

Una cittadina italiana che si vuole sposare con un cittadino indiano con rito civile nel nostro comune, mi ha presentato, per lo sposo, un "certificate of Marriageability". Non è ancora tradotto (quindi le ho anticipato che comunque ci sarà bisogno della traduzione in forma ufficiale), ma essendo scritto in inglese riesco già a capire quello che c'è scritto, e tra le altre cose, c'è scritto che "is certificated that Tizio Caio is eligible for marriage under Chapter... etc. etc. etc.. of the Marriage act 1954", dunque credo che, dal punto di vista del contenuto ci siamo, perché contiene l'indicazione che viste le leggi indiane, si può sposare (non dicono proprio "nulla osta al matrimonio" ma qualcosa di molto simile, no? E' comunque un bel passo avanti rispetto a quando l'India si limitava ad attestare che avevano giurato qualcosa (AFFIDAVIT)) Rimane da vedere se questo certificato è emesso dalla competente autorità estera, altro requisito che l'art. 116 pone. Ho scritto al Consolato Indiano a Milano per chiedere conferma di ciò, e mi hanno risposto "Salve, Alla base di quello certificato con apostile del Governo Indiano, possiamo lasciare un certificato simile al nulla osta, se la persona vieni al Consolato con appuntamento sul nostro sito " Cosa ne devo dedurre? Che il certificato così com'è non è rilasciato dall'autorità competente e quindi non è possibile usarlo direttamente? Agli sposi hanno pare abbiano dato un’indicazione diversa, in India. Mi insospettisce anche quel riferimento al fatto che il consolato può rilasciare un certificato "simile" al nulla osta. Che fare?

Risposta

Quattro premesse:

  1. Posto che la legalizzazione sembra corretta, noi non siamo certamente dei fini linguisti anglofoni, ma anche lei dovrà acquisire una traduzione ufficiale del documento in questione, a mente dell’OSC DPR 396/2000 che dispone:

22.  Traduzione del contenuto di documenti.

1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.

  1. L’India non ha alcun certificato tipico in questa materia e i consolati emanano solo documenti del tipo di quello allegato.

 

  1. È bene tenere presente l’esatta previsione dell’art. 116 del CC che trascrivo qui di seguito:

116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice

  1. Per tutti gli stranieri, ed in particolare per quelli che provengono da stati come l’India che non rilasciano una documentazione certificativa esaustiva, vanno applicati tutti gli articoli del codice civile allo stato della documentazione (quindi, ad esempio, se dovesse esistere in anagrafe un uomo che si definisce già marito della signora in questione andrebbe, opposto un rifiuto alla pubblicazione, anche se i documenti stranieri fossero “a posto”).

Ciò premesso dall’esame dei documenti e secondo l’esperienza di diversi comuni italiani quando il documento in questione sarà formalmente corretto e quindi, oltre che munito di apostille, debitamente tradotto, lei potrà procedere alla pubblicazione.

Sembra infatti, ma questo dovrà essere chiaramente presente nel testo tradotto, che non ci sono impedimenti al matrimonio (la signora è “elegible for mariage”, cioè “idonea al amtrimonio”), o che in base alla legge indiana il soggetto può sposarsi o che il soggetto ha la capacità matrimoniale; solo in questi casi lo si può accettare quale nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116.

Se invece il contenuto del documento riguarda solamente la nascita del soggetto o il suo stato libero non lo possiamo ritenere quale nulla osta ed allora il soggetto dovrà presentarsi al suo consolato il quale però difficilmente glielo rilascerà, perché l'India rilascia solo dichiarazioni del tipo ultimo trasmesso.

In quel caso si dovrà opporre un rifiuto e l’indiana dovrà chiedere l’omissione delle pubblicazioni al competente tribunale …

Dr. Agostino Pasquini 02/11/2018


Scritto il 15/11/2018 , da Pasquini Agostino

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