Approfondimento di Luigi Oliveri

Mobilità volontaria e obbligatoria – Requisiti

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Mobilità volontaria e obbligatoria – Requisiti

Luigi Oliveri

Per la mobilità obbligatoria e volontaria non servono i requisiti generalmente da richiedere ai fini della copertura del posto vacante tramite concorso.

Moltissime amministrazioni elaborano richieste di verifica della presenza di personale in lista di disponibilità ai sensi dell’articolo 34-bis del d.lgs 165/2001, oppure elaborano avvisi di manifestazione di interesse per la mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del medesimo d.lgs, chiedendo requisiti che non solo non sono necessari, ma rischiano sovente anche di rivelarsi illegittimi, in quanto potenzialmente causa ostativa del conseguimento del fine imposto dalla legge, cioè il passaggio del dipendente dal limbo del possibile licenziamento ad un nuovo lavoro o, comunque, la migliore collocazione del personale tra amministrazione.

E’, quindi, frequente constatare che le richieste ai sensi dell’articolo 34-bis o gli avvisi di mobilità chiedono uno specifico titolo di studio, un’esperienza di almeno un certo numero di anni di attività lavorativa, l’assenza di procedimenti penali nell’ultimo quinquennio, l’idoneità fisica all’impiego.

Si tratta, tuttavia, di requisiti necessari ai fini dell’ammissione a procedure concorsuali che reclutino l’immissione per la prima volta di persone nei ruoli delle amministrazioni.

Nel caso della mobilità, tanto obbligatoria quanto volontaria, si tratta, invece, di una diversa collocazione lavorativa di persone che già dipendono dalla pubblica amministrazione (nel caso dell’articolo 34-bis, si tratta di personale le cui obbligazioni lavorative risultano sospese, ma il cui rapporto di lavoro è ancora efficace, ancorchè sospeso).

La richiesta, quindi, di quei requisiti è del tutto inutile. Nel caso, per altro, della precisazione del titolo di studio è anche limitativa della stessa mobilità. C’è da ricordare che in passato le progressioni verticali erano state consentite anche prescindendo dal titolo di studio e, comunque, ad esempio pregresse previsioni normative avevano in vario modo consentito a persone prive di laurea di accedere a posti inquadrati oggi nella categoria D. La laurea è richiesta per il primo reclutamento nei ruoli della PA, ma non può essere prevista per le procedure di mobilità, visto che esse hanno lo scopo – come visto prima – o di ricollocare personale in disponibilità, o di riallocare presso altri enti personale di ruolo, che può essere legittimamente inquadrato in D, sebbene privo di laurea.

Nel caso della mobilità volontaria, la combinazione dei commi 1 e 2-bis dell’articolo 30 prevedono quali requisiti per il passaggio diretto semplicemente il possesso da parte dei lavoratori di qualifica, categoria e posizione economica conciliabili tra quelle del posto vacante da coprire e quelle possedute dal lavoratore interessato. Nemmeno il nulla osta preventivo può essere legittimamente chiesto come requisito, posto che il nulla osta può essere lecitamente espresso dall’ente di appartenenza del dipendente che intenda andare in mobilità solo dopo l’accordo tra questo e l’amministrazione di destinazione, in modo che si applichi per analogia l’istituto civilistico della cessione del contratto.

Nel caso della mobilità obbligatoria, l’articolo 34-bis, il comma 1 prevede come requisiti l’indentità di area (cioè categoria), livello (cioè posizione economica) e , se necessario, funzioni da svolgere (mansioni specifiche) e, ancora, “eventuali specifiche idoneità richieste”, consistenti non in requisiti come titoli di studio, ma nel possesso di appunto idoneità formali: patentini particolari, patenti di guida, qualifiche professionali formalmente assegnate a seguito di corsi, iscrizioni in albi, abilitazioni.

Ogni altra e diversa richiesta ulteriore rispetto a quanto prevede la legge oltre ad essere illegittima sul piano meramente formale, costituisce comunque illegittimità perché impedisce l’esplicazione della piena tutela di lavoratori a rischio di licenziamento, nel caso dell’articolo 34-bis, e perché di fatto non permette la piena efficacia del reclutamento nel caso della mobilità volontaria.

13 novembre 2018

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Scritto il 22/12/2018 , da Oliveri Luigi

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