Certificato di residenza richiesto dal cittadino, da presentare al Sindacato, e soggezione al pagamento dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiLa moglie di un soggetto ricoverato in una struttura di lungodegenza di un altro comune ha fatto richiesta di cambio di residenza per il marito da un'abitazione presso cui viveva da solo alla sua abitazione (insieme alla moglie). Se il soggetto permane nella struttura da oltre due anni possiamo rifiutarci di accettare la sua residenza assieme alla moglie o siamo obbligati, specialmente se il responsabile della struttura non dà il suo assenso a prendere la residenza nel luogo di cura? In questo caso, con il certificato di ricovero, se accettiamo la residenza con la moglie, possiamo evitare di mandare il controllo del vigile, visto che sicuramente nell'abitazione non lo troverà?
Premesso che non viene specificato da quanto tempo questa persona è ricoverata nella struttura di lungodegenza, si precisa che se il ricovero supera i due anni, la persona deve essere iscritta all’indirizzo della lungodegenza, preferibilmente nell’ambito della convivenza ivi istituita, a prescindere dal consenso del responsabile della struttura. Si fa presente, a questo proposito, che gli obblighi anagrafici gravano anche su quei soggetti che l’ordinamento anagrafico definisce “Responsabili delle convivenze” (art. 6 d.P.R. n. 223/1989 “Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche. Comma 1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. … Comma 2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa).
Pertanto, qualora la persona sia ospite della struttura di lungo degenza da almeno due anni, questa deve essere iscritta all’indirizzo della medesima, sulla base della dichiarazione che il responsabile della convivenza è tenuto a fare, ovvero d’ufficio, se il responsabile della convivenza non ottempera ai suoi obblighi. In ogni caso è obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento sia alla persona ricoverata, sia al responsabile della convivenza.
Qualora, invece, non siano superati i due anni, questa persona non potrebbe essere iscritta nel luogo di lungodegenza; utilizzo il condizionale poiché occorre valutare diversi fattori, fra cui il tempo mancante alla maturazione dei due anni (se manca poco tempo non avrebbe alcuna logica iscrivere la persona all’indirizzo della moglie per poi fare la variazione presso l’indirizzo della lungodegenza!), le circostanze oggettive connesse al caso specifico: mancando (almeno sulla carta) la coabitazione dei coniugi prima del ricovero del marito, procedere ora all’iscrizione all’indirizzo della moglie presuppone la sussistenza di elementi oggettivi tali da rendere questa soluzione l’unica o la più corretta praticabile: ad es. si dovrebbe valutare positivamente la dichiarazione della moglie circa l’evenienza che al momento delle dimissioni il marito andrebbe comunque ad abitare con lei; una dichiarazione nello stesso senso resa dal marito rafforzerebbe gli elementi istruttori.
Circa l’ultima domanda, si consiglia di procedere ugualmente con l’accertamento, anche nel caso di esibizione del certificato di ricovero; in tal caso la moglie dichiarerà al vigile accertatore, che verbalizzerà, le motivazioni della assenza fisica del marito, motivazioni che troverebbero riscontro nella certificazione di ricovero.
Dr.ssa Liliana Palmieri 31/10/2018
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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