Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiPer partecipare ad un concorso ufficio tributi cat. C è obbligatorio il titolo di ragioniere? Può essere considerato equipollente il titolo di perito aziendale?
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 15 marzo 2010, avente ad oggetto il ’Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133’, ‘gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell’Allegato D) ‘TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO PREVIGENTE.
In base alla citata normativa si ritiene che l’indirizzo ‘Ragioniere e perito commerciale’ rientrante nella tipologia ‘Istituto tecnico commerciale’ e l’indirizzo ‘‘Perito aziendale e corrispondente in lingue estere’ rientrante nella tipologia ‘Istituto per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere’ del previgente ordinamento confluiranno a decorrere dall’a.s. 2010-2011 nello stesso Settore Economico – Indirizzo Amministrazione,Finanza e Marketing del Nuovo Ordinamento.
Nella prassi, in genere i concorsi prevedono sia il diploma di ragioniere che quelli di perito aziendale e di analista contabile, oltre quelli di laurea in economia e commercio o equipollenti, o in discipline economiche e di gestione aziendale.
Ciò premesso, si deve rammentare che in base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell'art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l'unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'amministrazione.
Dr. Eugenio De Carlo 02/11/2018
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 4 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: