Storno e riemissione fattura elettronica intestata alla biblioteca comunale anziché al comune sede legale
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta al quesito del Dott. Vincenzo Cuzzola
QuesitiCi troviamo nella necessità di emettere nota di credito su fattura del 27/02/2017 (quindi a distanza di più di un anno dall'emissione) su servizio all'iva. Innanzitutto è possibile emettere nota di credito nonostante sia trascorso più di un anno dall'emissione della fattura a cui si riferisce (in effetti abbiamo rintracciato una mail certificata, inviata nei termini che ci richiedeva lo storno parziale della fattura per fatturazione tardiva di conferimenti effettuati)? Se sì, questo comporta per noi la non detraibilità dell'iva della nota di credito?
Il punto 1.5 della circolare 1/E del 17/01/2018 prevede espressamente che, in base all’articolo 26, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nelle ipotesi in cui successivamente all’emissione della fattura e alla registrazione della stessa l’operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile in conseguenza degli eventi ivi previsti (ad esempio, dichiarazione di nullità, annullamento, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, ecc.), il soggetto passivo può recuperare la differenza d’imposta portandola in detrazione, previa emissione di una nota di variazione in diminuzione (i.e. nota di credito).
La nota di variazione in diminuzione non può essere emessa dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione nel caso in cui gli eventi previsti dall’articolo 26, comma 2, si verifichino in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti. Da ciò deriva che il limite temporale di un anno non opera nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle parti (ad esempio, il contribuente potrà emettere una nota di variazione in diminuzione nel caso in cui applichi all’acquirente uno sconto o un abbuono a condizione che lo stesso sia stato contrattualmente previsto all’origine e che non dipenda dal sopravvenuto accordo delle parti). Per quanto riguarda la procedura di variazione da attivare ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, detta procedura deve realizzarsi entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19.
In particolare, tenendo conto della nuova formulazione dell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Risulta evidente sulla base di quanto scritto, come non sia possibile procedere all’emissione della nota di credito, in quanto superati i termini utili e di conseguenza non si potrà usufruire della detrazione sulla maggiore IVA versata.
Dott. Vincenzo Cuzzola 23/10/2018
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta di Andrea Dallatomasina
Agenzia delle Entrate – Risposta a istanza di interpello 28 aprile 2025, n. 119
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: