Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La responsabilità penale e civile dell’ente proprietario della strada per i cantieri stradali
Servizi Comunali Codice della strada Responsabilità amministrativaApprofondimento di Marco Massavelli
La responsabilità penale e civile dell’ente proprietario della strada per i cantieri stradali
di Marco Massavelli
Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)
La legge n. 41, del 23 marzo 2016, come è noto, ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime, inserendo gli articoli 589-bis, e segg. E 590-bis, e segg., codice penale.
In particolare, ci si vuole soffermare sui commi 1, degli articoli 589-bis e 590-bis, i quali puniscono chiunque cagioni per colpa la morte, ovvero lesioni personali gravi o gravissime, di una persona, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Ciò che qui interessa maggiormente è l’individuazione dell’autore del fatto di reato: chiunque.
Come è noto, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno individuato come soggetto attivo del reato chiunque commetta una violazione delle norme del codice della strada: quindi, non solo il conducente che violi le norme di comportamento, ma anche il soggetto che non rispetti il disposto delle altre norme del codice stradale.
Particolare interesse deve essere rivolto al disposto dell’articolo 21, codice della strada: nel caso di cantiere stradale, il responsabile del cantiere potrà essere individuato come autore del reato di cui agli articoli 589-bis o 590-bis, codice penale, nel caso in cui, per colpa (cfr. articolo 43, codice penale) abbia cagionato la morte o lesioni personali gravi o gravissime di una persona, con violazione delle disposizioni dell’articolo 21, codice della strada.
E’ necessario sottolineare che la responsabilità sussiste anche nel caso in cui il cantiere sia stato avviato dall’ente proprietario della strada, come nel caso in cui il cantiere stradale sia del Comune: in tale situazione, del reato risponde il responsabile del cantiere, che, spesso, è il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico, o altro soggetto da egli individuato e delegato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 24 ottobre 2018, n. 26966, ha, al riguardo, statuito che l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'articolo 2051, codice civile, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze; allorquando, poi, la strada è interessata da un cantiere di lavori, ma risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, tale situazione denota la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore con conseguente responsabilità ai sensi dell'articolo 2051, codice civile, in capo all'ente, oltre che all'appaltatore.
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