Sponsorizzazione e iva

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
07 Novembre 2018

Una ditta ci ha proposto di occuparsi della manutenzione di un'aiuola comunale gratuitamente in cambio dell'esposizione di un cartello pubblicitario. trattandosi di sponsorizzazione, si chiede quale sia il corretto trattamento fiscale.

 

 

Risposta

Come previsto dall’artico 43 dalla legge n. 449/1997Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”.

 

Nella risoluzione 88/E dell'11 luglio 2005 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'operazione di sponsorizzazione va assoggettata a Iva con l'aliquota ordinaria, da applicare sulle somme versate dallo sponsor a fronte della prestazione di servizi dello "sponsee". Ciò in quanto la sponsorizzazione è stata qualificata come una «forma atipica di pubblicità commerciale», alla quale si deve di conseguenza riconoscere, in base all'articolo 4, comma 5, lettera i), del Dpr 633 del 1972, carattere «in ogni caso commerciale», anche se la prestazione è resa da un ente pubblico o privato che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

 

Questa conclusione vale anche con riferimento alle sponsorizzazioni tecniche e a quelle "miste", che realizzano un'operazione permutativa, da assoggettare all'imposta separatamente da quella in corrispondenza della quale è effettuata. In questo caso, pertanto, sia lo sponsor che lo "sponsee" sono tenuti alla fatturazione sulla base del valore della prestazione e ai successivi adempimenti previsti dalla legge.

 

Ovviamente la fattura emessa dal manutentore sarà soggetta alla normativa sullo split payment.

 

Si evidenzia su questo una prassi diffusa in diversi enti secondo la quale il comune compenserà solo la parte imponibile mentre introiterà l’IVA che poi dovrà versare all’Erario. In tal caso, ipotizzando una fattura reciproca di € 1000 + IVA, il comune:

  • dovrà registrare un accertamento di 1220 ed un impegno di 1220;
  • per 1000 € compenserà mandato e reversale;
  • in entrata chiuderà i restanti 220 con la reversale di introito da parte del manutentore;
  • in uscita chiuderà i restanti 220 con un mandato a favore delle proprie partite di giro in entrata atto ad innescare il meccanismo di gestione dello split payment.

 

Per completezza, al contrario si evidenzia che la circolare 27/E/2017 prevede:

la scissione dei pagamenti non sia applicabile ai rapporti tra fornitori e PA e Società che siano riconducibili nell’ambito di operazioni permutative di cui all’art. 11 del DPR n. 633 del 1972 secondo cui “Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”.

 

Se si applicasse tale previsione, ipotizzando ancora una fattura reciproca di € 1000 + IVA, contabilmente il comune:

  • dovrà registrare un accertamento di 1220 ed un impegno di 1220;
  • per 1220 € compenserà mandato e reversale.

 

 

Dott. Marco Allegretti 23/10/2018

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