Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La realizzazione di un soppalco: qualificazione dell’intervento, titolo edilizio necessario e casistica
Servizi Comunali Attività edilizia Attività ediliziaApprofondimento di Mario Petrulli
LA REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO: QUALIFICAZIONE DELL’INTERVENTO, TITOLO EDILIZIO NECESSARIO E CASISTICA
di Mario Petrulli
Come indicato nel Regolamento Edilizio tipo del 20 ottobre 2016, il soppalco è una partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso[1]. Si tratta di un’opera edilizia che, secondo la giurisprudenza, può rientrare nella categoria della ristrutturazione[2] o in quella del restauro e risanamento conservativo[3] e, di conseguenza, diverso sarà il titolo edilizio richiesto. Perciò è necessaria un’attenta valutazione caso per caso, in relazione alla caratteristiche del manufatto[4].
In numerose occasioni la giurisprudenza[5] ha affermato che, in generale, la realizzazione di un soppalco comporta ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico. In altri termini, rientra in tale ipotesi il soppalco che, seppur di modeste dimensioni, integra comunque un aumento di superficie fruibile, concretizzando la possibilità di accedervi in sicurezza per lo svolgendo del normale esercizio di calpestio e di posizionamento di carichi variabili. Tale soluzione è corroborata nel caso in cui il soppalco abbia un’altezza media tale da consentire ad una persona di accedervi comodamente; sia protetto dal vuoto sottostante, così che può essere fruito in tutta sicurezza; goda di una illuminazione adeguata, essendo completamente aperto su un lato ed usufruendo della luce del locale sul quale si affaccia; sia raggiungibile tramite una scala fissa munita di corrimano[6].
In tali casi, il titolo edilizio richiesto sarà il permesso di costruire.
Fra la casistica giurisprudenziale, ricordiamo le seguenti ipotesi:
[1] Ovvero quello spazio aggiuntivo che si ricava all'interno di un locale, interponendovi un solaio: così TAR Campania, Npoli, sez. IV, sent. 31 gennaio 2018, n. 693.
[2] Art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), secondo cui sono interventi di ristrutturazione edilizia, “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”.
[3] Art. 3, comma 1, lett. c) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), secondo cui sono interventi di restauro e di risanamento conservativo, “gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”.
[4] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 31 gennaio 2018, n. 693.
[5] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4468/2014; TAR Sardegna, sez. II, sent. 23 settembre 2011, n. 952; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 11 luglio 2011, n. 1863; TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 21 marzo 2011, n. 1586; sez. IV, sent. 29 luglio 2008, n. 9518; sent. 31 gennaio 2018, n. 693; sez. II, sent. 26 settembre 2016, n. 4433; sez. IV, sent. 17 gennaio 2011, n. 314; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 18 febbraio 2010, n. 1953; Corte di cassazione, pen., sez. III, sent. 26 giugno 2009, n. 26566.
[6] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 9 luglio 2018, n. 4166.
[7] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 27 marzo 2017, n. 1668.
[8] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 26 febbraio 2018, n. 1273.
[9] TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 8 agosto 2016, n. 9207.
[10] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 3 settembre 2014, n. 4468.
[11] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 11 luglio 2011, n. 1863.
[12] TAR Liguria, sent. 8 giugno 2011, n. 901.
[13] TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 5 settembre 2017, n. 9576.
[14] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent.12 giugno 2012, n. 2776.
[15] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 23 dicembre 2015, n. 5938; Salerno, sez. I, sent. 30 gennaio 2013, n. 274.
[16] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 2 marzo 2017, n. 985; sent. 27 novembre 2017, n. 5517; TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 26 febbraio 2018, n. 1273; sez. VII, sent. 5 ottobre 2017, n. 4629.
[17] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 30 gennaio 2013, n. 274.
[18] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 9 novembre 2009, n. 7068.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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