Approfondimento di Eugenio De Carlo
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Non sono consentiti il ravvedimento operoso ed il soccorso istruttorio in caso di omesse dichiarazioni nelle procedure di gara d‘appalto.
Eugenio De Carlo
All’interrogativo se sia consentito il ravvedimento in caso di omessa dichiarazione in sede di partecipazione ad una procedura di gara, correlato al soccorso istruttorio della stazione appaltante, il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 6185, depositata il 31.10.2018) ha risposto negativamente, così ribaltando l’orientamento espresso dal giudice di prime cure (TAR Puglia – Lecce, sent. n. 291/2018). Quest’ultimo, invece, aveva ritenuto legittimo l’esercizio del potere di soccorso della stazione appaltante a fronte dello spontaneo emendamento della iniziale lacuna dichiarativa dell’impresa nella domanda di partecipazione alla gara, intervenuto prima della conclusione della fase di controllo del requisito da parte della stessa s.a..
Ad avviso del TAR, infatti, essendo intervenuto il ravvedimento prima del momento della verifica del requisito dichiarato (ritenuto rilevante ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), non si sarebbe potuto ravvisare la falsità della dichiarazione resa dall’impresa che, nello specifico, aveva omesso di dichiarare l’esistenza di una sentenza di risoluzione contrattuale pregressa.
Il giudice d’appello, invece, non ha considerato il ravvedimento operoso dell’impresa idoneo a far venir meno la violazione del bene giuridico protetto dalla normativa in materia (art. 38 d.lgs. n. 163/2006; ora art. 80 d.lgs. n. 50/2016) ossia l’affidabilità complessivamente considerata dell’operatore economico che concorre ad una gara pubblica, trattandosi di violazione già realizzatasi a causa della non veritiera dichiarazione, a prescindere dalla circostanza che si era ancora esaurita la fase dei controlli da parte dell’amministrazione appaltante delle dichiarazioni rese dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.
L’inosservanza del descritto onere dichiarativo, dunque, comporta irrimediabilmente l’esclusione dalla gara, non potendo essere sanato mediante ricorso al soccorso istruttorio, istituto quest’ultimo non utilizzabile per sopperire alla mancanza di dichiarazioni o documenti essenziali ai fini dell'ammissione alla gara (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. V, n. 2106/2016, n. 1412/2016, n. 3375/2016), né potendosi ammettere che la dichiarazione “integrativa” consenta il raggiungimento delle finalità di cui alle disposizioni in tema di requisiti legali di partecipazione alla gara, atteso il vulnus arrecato dalla dichiarazione non veritiera al c.d. “regime di ordine pubblico economico”.
In definitiva, la dichiarazione (omissiva) ai fini della partecipazione alla procedura di gara, in quanto non veritiera, deve comportare l’esclusione dalla gara, non essendo integrabile né spontaneamente, né a mezzo di soccorso istruttorio.
1 novembre 2018
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
TAR Lazio, Roma, Sezione IV-ter - Sentenza 14 aprile 2025, n. 7218
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