Risposta al quesito del Dott. Riccardo Antonini
QuesitiSi richiede se nell'ambito della nomina del Responsabile per la transizione al Digitale sollecitata dalla circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 dal ministro Bongiorno le amministrazioni debbano per forza individuare il Responsabile all'interno dell'ente o hanno la possibilità di affidare l'incarico anche ad Enti esterni.
Come chiarito anche dalla circolare della Funzione pubblica n. 3/2018 la riposta è negativa, il comma 1-sexies dell’articolo 17 del Dlgs. n. 82/2005 c.d. Cad stabilisce per gli enti locali che: «Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.».
Il comma successivo 1-septies lascia ai comuni la possibilità di esercitare le funzioni di transizione al digitale anche in forma associata con altri enti.
Riccardo Antonini 19/10/2018
Dipartimento per la trasformazione digitale – 29 maggio 2025
Dipartimento per la trasformazione digitale – 28 maggio 2025
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