Dopo ampio dibattito, la Commissione condivide la seguente risposta:
“Sulla questione della individuazione della natura giuridica dell’operazione di utilizzo delle risorse del fondo di rotazione di cui all’art. 32 comma 12 del D.L. 269/2003, l’elemento fondamentale di discernimento non è l’analisi della struttura finanziaria dell’atto di gestione bensì la finalità dell’azione amministrativa.
Secondo le regole della contabilità pubblica, infatti, lo schema tipico di diritto comune secondo cui il rapporto di provvista di danaro con obbligo di restituzione configura un debito, non sempre ricorre.
In proposito deve ragionarsi sul fatto che l’attività di demolizione delle opere abusive costituisce un’attività surrogatoria del Comune che interviene in luogo del responsabile dell’abuso che non ha ottemperato all’ordine di demolizione agendo per conto ed in danno di questi che è tenuto a rivalere l’ente. Si tratta di un’attività a tutela dell’ordine pubblico sotto il particolare profilo del corretto uso del territorio che impone il rispetto dei diritti di proprietà pubblica e privata. Quindi siamo in presenza di un’attività necessitata riconducibile alla generale funzione di vigilanza e di polizia dell’ ente che, finanziariamente, è appropriato declinare, in tutte le sue componenti, nell’ambito delle spese di funzionamento e non in quello degli investimenti.
La provvista di danaro nei termini e secondo le modalità della surrichiamata norma non costituisce debito alla luce delle regole della contabilità pubblica perché il suo utilizzo non realizza alcun investimento. Il richiamo alla “demolizione” fatto nell’art. 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003 come forma di investimento non contraddice quanto fin qui affermato, perché in quel caso la legge si riferisce alle attività lecite intestate all’ente e non ad un compito esercitato in surroga e per conto di chi vi è obbligato per legge.
Peraltro è anche opportuno osservare che la stessa disciplina - sia quella legislativa, sia quella regolamentare - degli obblighi che nascono dal rapporto di provvista delle risorse in anticipazione delle spese di demolizione ed in particolare quella relativa alle azioni a tutela dell’adempimento degli stessi obblighi, fa propendere per la natura di risorse destinate a coprire spese correnti. Infatti, sia la limitazione della garanzia al vincolo sulle entrate correnti ex art. 206, sia il ricorso, in ultima istanza, al trattenimento delle somme trasferite dallo Stato, da un lato, tipizzano la responsabilità patrimoniale del comune limitandola alle risorse correnti che, quindi, diventano implicitamente garanzie di copertura, dall’altro, individuano il perimetro finanziario di impatto delle azioni di recupero limitato a quello in cui si costruiscono gli equilibri di parte corrente.
Conclusivamente le finalità sostanziali dell’attività svolta dall’ente e gli aspetti sintomatici della disciplina dei rapporti giuridici che nascono dall’utilizzo delle anticipazioni, portano ad escludere che l’anticipazione di risorse dal fondo di rotazione di cui all’art. 32 comma 12 del D.L. 269/2003 integri un’operazione di indebitamento.
Al fine di garantire, anche contabilmente, la natura di anticipazione dell’operazione, l’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione è imputato al medesimo esercizio in cui è imputato l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione stessa.
Infatti, considerato che l’art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004 prevede che le somme erogate in anticipazione sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 giorni dall’effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni, l’obbligazione giuridica concernente il rimborso dell’anticipazione è esigibile nel medesimo esercizio in cui l’anticipazione è erogata.
Infine il Presidente della Commissione richiama l’importanza di una corretta modalità di contabilizzazione delle anticipazioni concesse a valere Fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all’art. 32, comma 12, del DL 30 settembre 2003, n. 269, e la Commissione condivide la proposta di definire al riguardo un principio contabile che costituirà un aggiornamento dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011.