Nullità del matrimonio e effetti IMU

Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
30 Ottobre 2018

Vista la sentenza con la quale La Corte d’Appello di Milano, sez. V civile, dichiara l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo emessa il 29.01.2015, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure di Appello con decreto del 30.10.2015 e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 22.10.2016, che ha dichiarato la nullità del matrimonio celebrato tra xxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx. Dato atto che, venuto meno il vincolo coniugale, non possono resistere le statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione (sentenza che comporta la sospensione e non l’interruzione del rapporto coniugale), benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale dipendono. Considerato che con la sentenza di separazione consensuale, omologata in data xx.xx.xxxx, la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, era stata assegnata alla moglie, riconoscendole, ex comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, un diritto di abitazione sulla stessa. Dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, il marito ritorna in possesso dell’immobile di proprietà (50%) e deve dunque assolvere ai relativi obblighi tributari. Si chiede se l'interpretazione data è corretta.

 

 

Risposta

Il riconoscimento della nullità del matrimonio equivale a dire che il matrimonio non è mai esistito e non ha mai prodotto i suoi effetti, sia in campo religioso che civile. Ovviamente non essendo esistito non può neanche aver dato origine all’applicazione della norma IMU per i coniugi assegnatari in caso di separazione o divorzio. Per cui è corretta l’interpretazione fornita nel quesito, ad eccezione del fatto che non avendo mai prodotti i suoi effetti, l’applicazione della sentenza deve essere retroattiva, accertando il legittimo possessore per l’omissione compiuta, ovviamente senza applicazione delle sanzioni, per gli anni non ancora decaduti.

 

Dott. Luigi D’Aprano 19/10/2018

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