Entrate locali, recupero in tempi brevi

Approfondimento di Sergio Trovato

Servizi Comunali Entrate comunali
di Trovato Sergio
07 Novembre 2018

Approfondimento di Sergio Trovato                                                                                                           

ENTRATE LOCALI,

RECUPERO IN TEMPI BREVI

Sergio Trovato

 

La riscossione coattiva dei crediti degli enti locali va fatta in tempi brevi, sia per le entrate tributarie sia per quelle di natura patrimoniale. Ormai è consolidato l’orientamento giurisprudenziale che esclude che per le entrate locali sia applicabile la stessa regola che vale per i crediti erariali, che possono essere riscossi nel temine di prescrizione decennale. Le entrate locali si prescrivono in 5 anni.

La Cassazione ha chiarito che, a differenza dei tributi erariali, le somme dovute per tributi, contributi e canoni locali sono collegate a prestazioni periodiche e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione della norma civilistica, vale a dire l’articolo 2948 del codice civile, che prevede la prescrizione quinquennale. Naturalmente, per i tributi locali non si fa riferimento ai termini per la notifica degli accertamenti, delle cartelle e delle ingiunzioni, ma a quelli per lo svolgimento delle azioni esecutive, al di là del fatto che queste vengano esperite dagli enti direttamente, dagli agenti della riscossione o dai concessionari.

I giudici di legittimità si sono già pronunciati sui crediti Tarsu, Ici, nonché sul canone idrico. Con la sentenza 28576/2017 ha stabilito che il recupero dell’Ici, o dell’Imu, è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni. La prescrizione quinquennale matura se non viene notificata un’intimazione di pagamento o un atto interruttivo della prescrizione. La prescrizione ordinaria decennale si applica solo qualora il credito vantato dall’amministrazione comunale sia stato riconosciuto da una sentenza divenuta definitiva e non già quando risulti dovuto in seguito a un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione. Al riguardo, è chiara e netta anche la posizione assunta dai giudici di merito. Per esempio, la commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 47/2017) ha precisato che il recupero forzoso del credito riguardante la tassa rifiuti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale poiché si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente. Dunque le  azioni esecutive esperite da Equitalia, o da altri soggetti incaricati dalle amministrazioni comunali che riscuotono a mezzo ingiunzione, non possono essere adottate oltre il termine di 5 anni, a meno che non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione. Il termine quinquennale può essere opposto anche per le ganasce fiscali. E’ illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo emanato oltre i 5 anni, ancorché si tratti di una misura cautelare.

Questo breve termine prescrizionale rappresenta un limite per tutti i tributi e entrate locali che si pagano ad anno o frazione di anno. Le prestazioni periodiche sono disciplinate dall’articolo 2948 del codice civile, secondo cui il termine per recuperare il credito si riduce a 5 anni per tutto ciò che si paga periodicamente ad anno o in termini più brevi. Questo principio vale non solo per la tassa rifiuti, ma per le entrate locali che, normalmente, si pagano periodicamente. In questo senso si è espressa anche la commissione tributaria regionale di Milano, sezione XII, con la sentenza 2479/2018. La Cassazione (ordinanza 6966/2018), inoltre, è intervenuta sulle entrate patrimoniali, chiarendo che il termine di prescrizione del canone idrico è quinquennale. E decorre dalla scadenza dell'ultima rata non pagata. Prima di questa scadenza, infatti, il comune non ha il potere di riscuotere coattivamente le somme dovute.

27 ottobre 2018

                                                                         

                                                                                                  

 

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