Sanzione irrituale ed “asfittica”: danno erariale della Commissione disciplinare

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Servizi Comunali Responsabilità amministrativa
di Palumbo Pietro Alessio
14 Novembre 2018

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                        

Sanzione irrituale ed “asfittica”:

danno erariale della Commissione disciplinare.

Pietro Alessio Palumbo

Con sentenza 241/2018, la Sezione Giurisdizionale Toscana della Corte dei Conti, ha condannato i membri della Commissione disciplinare di un Comune, per aver irrogato una sanzione a un dipendente, rivelatasi illegittima in sede giurisdizionale di lavoro. I componenti della Commissione avevano adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti del dipendente, per avere quest’ultimo postato sul proprio profilo Facebook, un’informazione riguardante l’Amministrazione, non astenendosi dall’esprimere un commento personale ritenuto lesivo per l’immagine dell’ente. A seguito di ricorso del dipendente, la Sezione Lavoro del Tribunale territorialmente competente, ha annullato il provvedimento, ritenendo legittimo il comportamento del ricorrente, contestualmente condannando l’ente a spese e accessori. La grave negligenza è stata rinvenuta nelle valutazioni espresse nella sentenza di accoglimento del ricorso di lavoro, la quale definisce in termini eloquenti, “asfittico”, il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del dipendente. L’art.10 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 62/2013 dispone che il dipendente, nei rapporti privati, non può assumere alcun comportamento che possa essere nocivo all'immagine dell'amministrazione. In sostanza, non è in discussione la sussistenza o meno del potere sanzionatorio in sede disciplinare, di un’amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, asseritamente per violazione del citato art. 10 del Codice di Comportamento, bensì la sua concreta applicazione nel caso effettivo: rileva non il “se”, bensì il “come” dell’esercizio del potere sanzionatorio. Nondimeno in tali casistiche, la carenza provvedimentale (riscontrata nel caso di specie) è da ritenersi di grave entità, in considerazione della consolidata giurisprudenza di merito sia di plesso ordinario che amministrativo.

26 ottobre 2018

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