La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Approfondimento di Marco Massavelli
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Valida la multa se il cartello è a 400 metri
Marco Massavelli
Valida la multa per eccesso di velocità anche se il segnale che avvisa della presenza dell'autovelox è posto a 400 metri dall'apparecchio. Infatti, non è stabilita una distanza minima che deve sussistere tra il segnale e l'apparecchio ma è prevista solo una distanza massima: ciò che va verificato è se in concreto la distanza sia adeguata ai luoghi e la visibilità garantita ai conducenti.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17 ottobre 2018, n. 25993, ha deciso un ricorso di un automobilista contro un verbale di accertamento della violazione al c.d.s relativa al superamento dei limiti di velocità, specificando, innanzitutto, che la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Con l’avvertenza che la circostanza che nel verbale non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata l’esistenza.
In particolate, ai sensi dell’art. 2, D.M. 15 agosto 2007, i segnali stradali di indicazione preventiva della postazione di controllo della velocità devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale: la distanza tra i segnali e la postazione deve essere valutata in relazione allo stato del luoghi; è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di rilevamento una distanza superiore a 4 km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Nessuna norma indica le caratteristiche che deve avere il segnale, purchè sia adeguato e visibile.
Nel caso in esame, il Tribunale ha disatteso i suddetti principi: in particolare, i giudici di appello avrebbero potuto accertare che la distanza rilevata, di 400 metri, tra il cartello e la postazione di controllo, non era adeguata per le caratteristiche della strada o, comunque, la specifica segnaletica non era ben visibile.
La decisione passa, quindi, al Giudice del rinvio.
24 ottobre 2018
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
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