Incentivo funzioni tecniche art. 113 del dl.vo 50/2016

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
29 Ottobre 2018

Come più volte ribadito dalle sentenze della corte dei conti (e dal nostro regolamento) i lavori di somma urgenza e con affidamenti diretti (privi di gara o altra procedura comparativa) sono sottratti dall’incentivo tecnico ai sensi dell’ art. 113 del dl.vo 50/2016. In questo caso però la somma urgenza riguarda lavori effettuati in emergenza post sisma 2016. Si chiede pertanto se l’esclusione fa eccezione per l’emergenza sisma.

Risposta

Come più volte precisato dalla Corte dei conti (sez. controllo Puglia, del. n. 140/2018), il tenore letterale della norma che fa espresso riferimento all’importo dei lavori, servizi e forniture “posti a base di gara”, induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara. Ad avviso della magistratura contabile, la disciplina in tema di incentivi  è tassativa, costituendo eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere corrisposte solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 5/2017/PAR, n. 108/2017/PAR e n. 9/2018/PAR).

 

Sul punto, è stato rilevato (cfr. parere n. 190 del 2017 della Corte dei Conti, sezione Lombardia), che  “La lettera della legge che, nel dettare i criteri per la determinazione del fondo destinato a finanziare gli incentivi, fa espresso riferimento all’ “importo dei lavori (servizi e forniture) posti a base di gara”, induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara. Si deve pertanto concludere che gli incentivi in questione possano essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.”. Dello stesso tenore anche la sezione Toscana, con il parere n. 186 del 14.12.2017.

 

Anche la sezione di controllo delle Marche della Cdc (parere n. 18/2018), il fondo incentivante non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Dalla lettura della disposizione normativa sopra riportata emerge chiaramente che presupposto necessario e ineludibile per procedere all’accantonamento di risorse finanziarie nell’apposito fondo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche, previa adozione di apposito regolamento, sia la presenza di una “gara”.

 

Pertanto, non è la natura dei lavori, ma il tipo di procedura (aperta) che determina l’applicazione dell’incentivo, salvo per la fattispecie poter prevedere eventuali incentivi collegati alla performance nell’ambito delle risorse stabili e variabili da parte dell’ente destinati al personale impegnato nella situazione di emergenza.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 22/10/2018

 

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