Avanzo per investimenti

Risposta al quesito del Dott. Daniele Lanza

Quesiti
di Lanza Daniele
26 Ottobre 2018

Con riferimento alla circolare n. 25/2018 della RGS tenuto conto che il ns. Ente non ha più avanzo per investimenti da utilizzare si chiede se sia possibile applicare al bilancio l'avanzo libero ed utilizzarlo per investimenti di conto capitale.

 

 


 

Risposta

L’applicazione dell’avanzo libero è regolamentato dall’articolo 187 del TUEL che in ordine gerarchico permette l’utilizzo dell’avanzo libero per:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.”

La circolare richiamata in quesito parla esclusivamente di “avanzo di amministrazione per investimenti”.

Con questa espressione la RGS parrebbe non abbia inteso vincolare l’attività ad una sola classificazione per natura dell’avanzo ex art 187 comma uno TUEL ma un discrimine sull’utilizzo del medesimo utilizzo.

 

 

Dott. Daniele Lanza 19/10/2018

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