Autorizzazione alla cremazione e certificato necroscopico di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiAbbiamo ricevuto richiesta di esumazione da parte del coniuge per un deceduto nel 1997, al fine di procedere alla cremazione dei resti e successivo trasporto e seppellimento presso cimitero di altro comune. Si specifica che il defunto era deceduto con morte violenta, con successiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria per il suo seppellimento. Ci occorre pertanto un ulteriore nulla osta da parte della stessa Autorità per procedere come richiestoci?
Inoltre, è necessario ancora un ulteriore un certificato medico di autorizzazione alla cremazione, per l'eventuale presenza di dispositivi medici ancora esistenti sui resti?
Come è noto, in caso di “morte violenta” emerge la competenza dell’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente che rilascia il nulla-osta al seppellimento. Il nulla osta dell’Autorità giudiziaria è, in tali casi, condizione indispensabile per il rilascio da parte dell’ufficiale di stato civile del “permesso di seppellimento”. Inoltre, nel caso di richiesta di cremazione è necessario un nulla osta specifico, la cui istanza va sempre presentata innanzi allo stesso magistrato del pubblico ministero.
In ogni caso, è bene precisare che, per poter ottenere il “permesso di cremazione”, è necessario che si verifichi, in linea di massima, almeno uno dei seguenti casi:
Di solito, il magistrato competente comunica il proprio nulla osta al seppellimento del cadavere con indicazioni:
Generalmente (art. 116 disp. att. c.p.p.), il nulla-osta dell'autorità giudiziaria esclude la cremazione. Questo in relazione a possibili esigenze 'future' di giustizia. Ne consegue che, quando sia richiesta la cremazione, dovrà esserne fatta esplicita richiesta, al fine di ottenere un autonomo provvedimento di esplicita autorizzazione a tale pratica funebre che l'Autorità giudiziaria valuterà in relazione alla specifica situazione concreta. Pertanto, laddove non sia esplicitamente presente tale autorizzazione, il semplice nulla-osta alla sepoltura, ex art. 116 Disp. att. c.p.p., non consente, isolatamente, il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
Si aggiunga che, di solito, è poco dopo il decesso, prima della sepoltura, che gli aventi titolo esplicitano la volontà (propria o del de cuius) di procedere a inumazione, tumulazione o cremazione. E’, infatti, in quella fase che si acquisisce agli atti la loro istanza per una scelta o per l’altra. Il caso in questione può presentarsi, ad esempio, per rinvenimento postumo di volontà del de cuius di essere cremato o altra analoga situazione. In questi casi si è tenuti a provvedere ad esumazione straordinaria (o estumulazione se in tumulo) e cremazione. L’autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata, in questi casi, solo previo accertamento delle condizioni di cui all’art. 79/4 del D.P.R. n° 285/90, al fine di escludere il sospetto che la morte fosse dovuta a reato.
Senonchè, si ricorda che secondo quanto statuito dal Ministero della Salute con risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003: “A parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, è consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale” .
In relazione al secondo quesito, si richiama il contenuto dell’art. 3 del D.P.R. n° 254/2003:
“...6. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni”.
Dott. Pietro Cucumile 16/10/2018
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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