Approfondimento di Luigi Oliveri

Illegittimo e comunque inefficace il nulla osta “condizionato” cui molto spesso ricorrono le amministrazioni nell’ambito delle procedure di mobilità del personale

Servizi Comunali Mobilità

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                  

Illegittimo e comunque inefficace il nulla osta “condizionato” cui molto spesso ricorrono le amministrazioni nell’ambito delle procedure di mobilità del personale.

Luigi Oliveri

 

E’ diffusissima la prassi delle amministrazioni pubbliche di avviare le procedure di mobilità disciplinate dall’articolo 30 del d.lgs 165/2001 in modo non rispettoso degli istituti che ne stanno alla base.

Un primo errore è commesso dagli enti che intendano acquisire i dipendenti in mobilità, quando pretendono il cosiddetto nulla osta “preventivo”. La mobilità è ritenuta dalla grande maggioranza della giurisprudenza e degli interpreti alla stregua di cessione del contratto. Ma, questa fattispecie civilistica si perfeziona esclusivamente quando a seguito del consenso tra il contraente cedente (nel caso di specie, il dipendente) ed il contraente cessionario (l’ente di destinazione) presti il consenso il contraente ceduto, l’ente cui appartiene il dipendente che faccia domanda di mobilità. Pertanto, un nulla osta “preventivo” dell’ente di provenienza, in assenza del perfezionamento del consenso tra dipendente cedente ed ente di destinazione non ha alcun effetto giuridico.

Ancora più evidente è l’errore operativo del nulla osta “condizionato”. Allo scopo di non pregiudicare sia i rapporti tra ente e dipendente che manifesti l’intenzione di andare via per mobilità, sia di scongiurare il pericolo che l’istanza di mobilità del dipendente sia scartata perché priva del nulla osta “preventivo” chiesto (illegittimamente ed inutilmente, come visto prima) dai bandi, le amministrazioni di provenienza adottano appunto un nulla costa “condizionato”. Spesso, la condizione è che il consenso definitivo alla mobilità sia dato successivamente al reperimento, da parte dell’ente ceduto, di altro dipendente che sostituisca quello potenzialmente in procinto di trasferirsi per mobilità.

L’emanazione di un nulla osta “condizionato”, però, è manifestamente un atto sostanzialmente nullo per impossibilità stessa del suo contenuto sostanziale.

Il “nulla osta” altro non è, come rilevato in precedenza, che l’espressione del consenso alla cessione del contratto. E si è già evidenziato che esso non possa essere preventivo al consenso tra cedente e cessionario.

In ogni caso un “nulla osta” anche successivo all’accordo tra ente di destinazione e dipendente, se condizionato è totalmente privo di effetti e addirittura nulla.

Infatti, cos’è un “nulla osta”, nella sostanza? La ricognizione del soggetto competente ad esprimerlo dell’assenza totale di qualsiasi causa, anche incidentale, che impedisca il perfezionamento di un provvedimento o di un’obbligazione. Ma, se il nulla osta sia espresso con una condizione, nel momento stesso in cui lo si emette si afferma il contrario che “nulla” osti al perfezionamento dell’istituto, che nel caso di specie è un consenso pieno (e dunque anche incondizionato) alla cessione del contratto. La condizione apposta al nulla osta rivela che qualcosa, invece, osti. Quel qualcosa è la condizione stessa.

Dunque, esprimere un nulla costa condizionato è come pretendere che un ombrello aperto per ripararsi mentre piove resti asciutto: è impossibile. Come tale, è un atto nullo, perché il suo contenuto è del tutto irrealizzabile.

La mobilità non può che perfezionarsi con l’espressione di un consenso esplicito e senza alcuna condizione all’accordo già intervenuto tra dipendente ed ente di destinazione. Altrimenti, la cessione del contratto non può mai perfezionarsi.

21 ottobre 2018

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Scritto il 29/10/2018 , da Oliveri Luigi

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