Firma contratto di appalto lavori

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
22 Ottobre 2018

Il contratto di appalto lo deve firmare il RUP o il responsabile del Settore LL.PP.?

Risposta

Sui rapporti tra R.U.P. e Dirigenti, parte della dottrina ritiene che, sulla scorta del bando-tipo 1/2017, l’A.N.A.C. abbia disegnato, per gli appalti, un modello di procedimento amministrativo speciale e peculiare, diverso da quello indicato dalla legge n° 241/1990, tale da giustificare l’attribuzione al R.U.P. di competenze gestionali dirigenziali.

 

Si osserva, in sintesi, che, sulla base delle indicazioni del bando-tipo, il R.U.P., anche se non rivesta la qualifica di dirigente o l’incarico di responsabile di servizio dell’ente locale privo di dirigenza, e di conseguenza non sia dotato delle competenze di cui agli articoli 16-17 del d.lgs. n° 165/2001 e dell’articolo 107 del d.lgs. n° 267/2000, possa, comunque, adottare “provvedimenti di tipo definitivo”. Segnatamente l’esclusione degli operatori economici non in regola rispetto alle disposizioni del bando per carenza dei requisiti richiesti, come anche l’esclusione del potenziale aggiudicatario laddove la sua offerta sia stata valutata come anomala a seguito del connesso procedimento di verifica.

 

Queste due specifiche competenze, particolarmente enfatizzate dal bando-tipo portano, quindi, detta dottrina a concludere che “si è in presenza, pertanto, di una differenza tra il procedimento amministrativo, per comodità definito “ordinario” disciplinato dalla L. n. 241/1990 e la dinamica dell’azione amministrativa del procedimento contrattuale che porta all’aggiudicazione. La differenza risulta caratterizzata proprio dal diverso modulo delle prerogative del soggetto - il responsabile del procedimento - che guida la procedura”.

 

Ciò detto. il contratto di appalto è sottoscritto dalla stazione appaltante e dall’operatore economico aggiudicatario dell’appalto medesimo. In particolare, per quanto attiene la stazione appaltante, la responsabilità della firma degli atti negoziali è riconosciuta in capo al personale con qualifica dirigenziale, secondo i singoli ordinamenti interni. Tale figura, per le amministrazioni centrali, di norma coincide con quella del dirigente generale di cui all’art. 16, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; per gli enti locali si farà riferimento ai dirigenti dotati dei poteri di cui agli artt. 107 e 109 T.U.O.EE.LL.

 

Il potere di sottoscrivere i contratti può, peraltro, essere oggetto di delega, conferita esclusivamente a soggetti che, per ruolo e posizione ricoperta, sono in grado di esercitare tale potere. In tal caso, l’atto di delega deve essere richiamato ed allegato al contratto stipulato.

 

Quindi, la sottoscrizione del contratto di appalto spetta al Dirigente/Responsabile apicale del competente servizio e non al R.U.P. che può non essere dirigente e può non avere disponibilità di risorse finanziarie.

 

Dott. Pietro Cucumile 15/10/2018

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