Al via il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per garantire adeguati risparmi alla spesa pubblica
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiAvevo necessità di un chiarimento sul limite della spesa di personale per spesa flessibile. Questo Ente non ha avuto spese nel 2009, pertanto il limite della spesa per l’assunzione di personale flessibile è la media di quanto speso nel triennio 2007/2009. Ora come si deve calcolare questo limite considerando che la spesa che andremo a calcolare sul 2019 sarà incrementata rispetto a quella del del 2009 per effetto del nuovo contratto? Domanda 1) E possibile rideterminare gli importi del 2007/2009 applicando le nuove tariffe e ricalcolando quindi anche Cpdel, Irap e quant’altro? Poiché sta andando in pensione il responsabile del settore tecnico D5, nelle more di tutta la procedura necessaria per procedere ad una assunzione, al momento si intende sostituirlo temporaneamente con un comando di alcune ore. Il responsabile quindi di un ente limitrofo ci darebbe in comando due giorni la settimana il suo responsabile. Il comando rientra sicuramente tra le spesa flessibile. Tuttavia considerando la posizione organizzativa e il risultato le ore che potrebbe fare sarebbero comunque poche, quindi ecco la domanda n. 2 Domanda 2) sarebbe possibile istituire una convenzione tra i due comuni per la “gestione associata” del Responsabile e considerarlo quindi come personale dipendente?
C’è un sistema per evitare legittimamente di far rientrare la spesa del Responsabile nella spesa flessibile?
I quesiti posti sono molto articolati e spaziano in modo abbastanza ampio all’interno di problematiche che nel tempo sono state oggetto di diversi pronunciamenti.
La risposta al primo quesito è negativa; tutti gli operatori sono in attesa di pronunciamenti chiarificatori della sezione autonomie della Corte dei Conti o ancora meglio del legislatore nazionale. La personale opinione di chi scrive è che non tarderanno ad arrivare.
Rispetto al secondo quesito l’ente può utilizzare il cosiddetto “scavalco condiviso” che si ha nell’ipotesi in cui il lavoratore presta, presso ciascuno degli enti a cui è assegnato, mediante una apposita convenzione, una prestazione a tempo parziale, sino al raggiungimento del limite di orario di lavoro contrattualmente previsto. In questo caso, come stabilito dall’art. 14 del CCNL 22.1.2004, la utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, e il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
Nel caso di convenzione ex art. 14 CCNL 22/1/2004 un medesimo dipendente espleta la propria attività lavorativa a beneficio di due diverse amministrazioni, nell’ambito di un unico rapporto di lavoro che continua a far capo all’ente di appartenenza, con esclusione di ogni possibilità di modifica da parte dell’ente ricevente. La conseguenza è che anche l’inquadramento giuridico ed economico del dipendente sono unici (quelli vigenti nell’ente di appartenenza). La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale massimo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
Analogamente nella ipotesi che con la convenzione si definisca la gestione associata attraverso la costituzione di un ufficio comune, che opera con personale distaccato dagli enti partecipanti (nel caso del quesito uno dei due enti), al quale affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero tramite delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Con la costituzione di un ufficio comune, non si dà vita ad una autonoma struttura dotata di personalità giuridica, ma l’attività svolta dall’ufficio continua ad essere giuridicamente imputabile ai comuni convenzionati; il personale preposto all’ufficio comune rimane dipendente dell’ente di appartenenza, ed è allo scopo distaccato per lo svolgimento del servizio o della funzione (ai sensi artt. 13 e 14 del CCNL 2002/2005).
Dott. Angelo Maria Savazzi 12/10/2018
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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