Inumazione

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
18 Ottobre 2018

Avrei urgente bisogno di un suggerimento sull'iter da seguire in merito alla seguente situazione: E' stata inumata la salma di un defunto in uno dei nostri cimiteri ed i parenti hanno ben pensato di ricoprire la superficie della fossa con una gettata di cemento, sulla quale hanno successivamente sistemato una lastra di pietra. Tale gettata, inoltre, fuoriesce dai lati del lettino, formando due cordoli di cemento laterali. Secondo l'art. 71 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, la fossa, una volta disposto il feretro, deve essere colmata in modo tale che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Tale disposizione è ribadita nel nostro vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che specifica, inoltre, che non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprano un'estensione maggiore della superficie corrispondente a due terzi della fossa ed un'altezza non superiore a m. 1,50. Allo stato di fatto, quindi: l'estensione della superficie supera le misure indicate nel nostro Regolamento è stato utilizzato il cemento armato per ricoprire una fossa, venendo a configurare quasi un deposito funebre di famiglia l'utilizzo del cemento armato impedisce, inoltre, la decomposizione della salma. Tengo a sottolineare che gli interessati che, in via bonaria, sono stati più volte avvisati ed invitati a rimuovere il cemento o quanto meno a ridurlo, si sono limitati a fare un'incisione al centro, rimuovendone un rettangolo. Ho fatto anche la segnalazione all'Ufficio Tecnico perchè pensavo che il lettino di una fossa, così strutturato, costituisse un abuso edilizio, ma sembra che non ci siano motivi ostativi all'utilizzo, senza alcuna preventiva autorizzazione, del cemento armato in ambito demaniale (visto che il regime giuridico dei cimiteri è quello dei beni demaniali, ai sensi dell'art. 824, 2° comma e dell'art. 823, 1° comma del Codice Civile). Sinceramente nutro qualche dubbio.

Alla luce di quanto sopra esposto, come posso, pertanto, procedere? Posso predisporre un avvio del procedimento?

 

 

Risposta

La ratio della normativa sulle sepolture è di cautelare la popolazione sul piano igienico sanitario nonchè di conservare una cintura di salubrità attorno ai cimiteri e garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura (cfr. T.A.R. Piemonte Sez I n. 111/1989). Un manufatto interrato potrebbe essere vulnerabile sotto l’azione di agenti patogeni, percolato, aerosol e quant’altro potrebbe derivare dalla sua collocazione.

 

Ebbene, in presenza di interventi edilizi abusivamente realizzati su area demaniale l’art. 35, t.u. 6 giugno 2001 n. 380 non lascia all’ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali ma, una volta accertato che il manufatto sia stato realizzato in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, gli impone di provvedere alla rimozione dello stesso, ponendo le relative spese a carico del responsabile dell’abuso (cfr. T.A.R. Potenza Basilicata, sez. I, 06 aprile 2012, n. 168), e ciò a prescindere dall’epoca dell’abuso. Secondo l’insegnamento del massimo consesso di G.A. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21-04-2016, n. 1581), infatti, “L’amministrazione, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia) è tenuta (recte è vincolata) ad adottare la misura ripristinatoria anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, non incontrando la relativa potestà alcun termine di prescrizione”.

 

Occorre aggiungere, però, che l’attività edilizia all’interno dei cimiteri è normata, in via primaria, non dalla normale disciplina urbanistica, ma dal regolamento speciale di polizia mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal piano regolatore cimiteriale che ogni Comune è tenuto tassativamente ad adottare (cfr. ex multis Cass. Sez. III 02.06.1983 n. 451, TAR Sicilia-Catania 18.02.1981 n. 86, TAR Abruzzo-Pescara 04.12.1989 n. 534, TAR Toscana 03.05.1994 n. 176, TAR Calabria-Reggio Calabria 06.04.2000 n. 304).

 

L’art. 94 del D.P.R. n. 285/1990, il quale dispone che i singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbano essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente, ha ad oggetto l’esercizio del potere di controllo della corrispondenza del progetto con le previsioni del piano regolatore del cimitero di cui agli artt. 54 e ss. del medesimo decreto e, quindi, richiama, nella disciplina territoriale, all’esercizio dei poteri di controllo delle attività di trasformazione del territorio che sono da ritenersi strutturalmente propri delle competenze comunali ai sensi del D.lgs n.267/2000, collocandoli all’interno di un quadro generale costituito dalla regolamentazione del piano regolatore cimiteriale.

 

 “[…] Ne consegue che l’art. 94 cit. va interpretato nel senso che non istituisce un procedimento tipico o nominato: il Comune, pertanto, ben può riservare, in via regolamentare, l’esercizio del summenzionato potere di controllo alla disciplina procedimentale propria del D.P.R. n. 380/2001, assicurando uniformità di presupposti, procedimenti e condizioni all’esercizio del potere di controllo delle trasformazioni edilizie del territorio, sia in area cimiteriale che all’esterno di essa, con la conseguenza che è legittima la previsione regolamentare locale che assoggetta l’edificazione nel suolo cimiteriale alle più garantite procedure di autorizzazione proprie della disciplina edilizia generale di cui al DPR 380/2001 ed alla conseguente disciplina (oneri concessori, termini di inizio e fine lavori e così via)”.

 

Ciò detto, escludendo che l’interessato abbia potuto effettuare una “gettata” di cemento armato bensì, verosimilmente, avrà utilizzato una quantità di mero cemento, il presidio del rispetto del Regolamento cimiteriale spetta all’ufficio proponente il quesito ed alla polizia locale per la parte relativa alla mera vigilanza. Ben potrà, quindi, codesto ufficio pretendere che l’ufficio tecnico gli invii una relazione di constatazione di quanto abbiano riscontrato nel relativo sopralluogo e chiedere un accertamento ulteriore alla polizia locale. All’esito degli stessi, codesto ufficio potrà applicare l’eventuale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Regolamento comunale ed adottare una diffida al ripristino dello status quo ante entro un congruo termine ed alla esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni regolamentari, citando i relativi articoli della disciplina comunale e l’art. 1454 c.c., con avvertimento che, in difetto, l’Amministrazione  procederà in danno, addebitando ogni spesa.

 

Dott. Pietro Cucumile 10/10/2018

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