Calcolo ridotto dello spessore per volume oneri di urbanizzazione

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
15 Ottobre 2018

Calcolo ridotto dello spessore per volume oneri di urbanizzazione. In Regione Lombardia si può considerare lo spessore dei muri e dei solai sino a quale spessore se tali struttura hanno l'isolamento termico?

Risposta

La risposta al quesito è rinvenibile tramite il coordinamento di due diverse fonti normative.

La prima è il Testo Unico della Regione Lombardia sull’efficienza energetica degli edifici, Decreto n. 2456 dell’8 marzo 2017.

In particolare, l’allegato al suddetto decreto, nel punto 10, dispone quanto segue:

  1. SCOMPUTI VOLUMETRICI

10.1 L’art.4, comma 2 bis e seguenti della l.r. 28 novembre 2014 n.31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, introduce la possibilità di non includere l’involucro esterno degli edifici nel calcolo della superficie lorda di pavimento, dei volumi e i rapporti di copertura dell’unità immobiliare o dell’edificio interessato dall’intervento a condizione di raggiungere determinate riduzioni del fabbisogno di energia primaria previsto dalla normativa regionale.

Al fine di beneficiare dello scomputo di cui sopra, si precisa che:

  1. a) la riduzione dell’indice di prestazione energetica espresso in termini di energia primaria deve essere dimostrata rispetto al valore limite dell’Energia Primaria Totale Globale (EPgl,tot), calcolato tramite l’edificio di riferimento;
  2. b) la riduzione rispetto ai requisiti di trasmittanza termica, prevista nei casi e alle condizioni di cui all’art. 4, comma 2 ter e comma 2 quater della l.r. 31/2014 come possibile alternativa alla dimostrazione della riduzione del fabbisogno di energia primaria, deve essere dimostrata rispetto a tutti i parametri di trasmittanza termica dell’edificio di riferimento di cui al punto 1.1 dell’Allegato B;
  3. c) l’involucro del fabbricato che è possibile scomputare è costituito dai solai, di basamento e di copertura, e dai muri perimetrali che confinano con l’ambiente esterno del fabbricato, comprensivo di tutti i volumi che lo compongono, anche qualora includano locali non climatizzati. Possono essere equiparate all’involucro esterno le pareti perimetrali che separano due fabbricati distinti e adiacenti, solo nel caso in cui questi non condividano strutture edilizie portanti e portate.

La seconda norma di riferimento l’art. 10 della L.R. n. 38/2015, di cui si riporta il testo:

Art. 10. (Modifiche alla l.r. 31/2014)

  1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) dopo il comma 2 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

'2-bis. Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 12/2005, e negli interventi di integrale sostituzione edilizia, di cui al comma 1, lettera e), punto 7-bis), dello stesso articolo, che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10 per cento dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, previsto dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura dell'unità immobiliare o dell'edificio interessato dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.

2-ter. Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nel comma 2-bis, che ricadono all'interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato così come definito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005 e che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.
2-quater. Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nei commi 2-bis e 2-ter, che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici. Dal primo gennaio 2021, le percentuali di riduzione di cui sopra sono elevate al 30 per cento.

2-quinquies. La superficie lorda di pavimento differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda di pavimento da recuperare o sostituire. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.';

  1. b) il comma 5 dell'articolo 4 è abrogato;
  2. c) dopo il comma 5 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

'5-bis. Per i comuni di nuova istituzione il termine biennale di cui all'articolo 25-quater, comma 1, della l.r. 12/2005, nonché le discipline ad esso correlate di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo sono differite fino a dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2.'.

In sintesi, perciò, rilevano i solai ed i muri perimetrali che rappresentano l’involucro esterno dell’edificio, a prescindere dallo spessore di tali solai e muri (le norme, infatti, non indicano nulla su tale aspetto).

 

Avv. Mario Petrulli                    10/10/2018

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