Sensibilizzazione e formazione dei cittadini sulla cybersicurezza: collaborazione tra DTD e ACN
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 28 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIl datore dei lavori della sicurezza in un Comune può essere il Sindaco?
Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro s’intende “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale”.
Come già previsto dall’art. 30 del D.lgs. n. 242/1996, il funzionario deve essere “individuato dall’Organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività”.
In ogni caso, il dirigente o funzionario designato deve essere “dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
Non è, infatti, sufficiente il formale conferimento delle funzioni datoriali, laddove manchi la reale ed effettiva attribuzione di una capacità gestionale di natura patrimoniale, in analogia a quanto espressamente prescritto per il settore privato (Cassazione penale, sentenza 7 ottobre 2004, n. 39268; Cassazione penale, sentenza 28 aprile 2003, n. 19634).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, il “datore di lavoro” individuato deve essere professionalmente idoneo, e quindi in possesso di attitudini e capacità adeguate (Cassazione penale, sentenza 7 ottobre 2004, n. 39268), sebbene la legge richieda al datore di lavoro un peculiare percorso formativo solo nel caso in cui assuma direttamente le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
All’interno dell’amministrazione locale la giurisprudenza ha finora individuato nell’organo di vertice politico, e quindi nel Sindaco o Presidente della Provincia, il soggetto competente alla designazione, che conserva le responsabilità del datore di lavoro laddove non vi abbia provveduto (Cassazione penale, sentenza 20 settembre 2007 n. 35137; Cassazione penale, sentenza 21 ottobre 2005, n.38840).
Secondo la legge, conforme a consolidata giurisprudenza, “in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’Organo di vertice medesimo”. Pertanto, solo in quest’ultimo caso, il Sindaco sarà responsabile della sicurezza quale datore di lavoro ai sensi del TUS d.lgs. n. 81/2008
Dott. Eugenio De Carlo 10/10/2018
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 29 maggio 2025
Dipartimento per la trasformazione digitale – 28 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: