Possibilità di modifica Contratto A t.d. e relativo UNILAV

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
12 Ottobre 2018

Per un dipendente con contratto a T.D. e P.T. con scadenza prevista al 31.12.2018, l'Ente si trova obbligato a dovere applicare una modifica contrattuale. La modifica riguarda la categoria contrattuale, precisamente dalla attuale categoria C1 alla categoria B1. Premesso che è stato a suo tempo presentato il prescritto medello Unilav, si chiede se sia normativamente praticabile: - una modifica retroattiva alla categoria di inquadramento (cioè agire oggi modificando il contratto in essere già da febbraio) - e di conseguenza modificare l'Unilav da febbraio ; -una modifica contrattuale solo da quanto si adotterà la modifica (presumibilmente da 10.10.2018 al 31.12.2018, con contestuale modifica alla denuncia Unilav; - non sia legalmente possibile applicare alcuna modifica al contratto in essere. gentilmente fornire riferimenti normativi.

 

Precisazioi 05/10/2018:

- La modifica alla categoria contrattuale è dovuta ad una errata precedente attribuzione di categoria contrattuale in sede di avvio del contratto (i dipendenti comunque hanno svolto le funzioni per le quali hanno ricevuto il trattamento economico);

- L'assunzione è avvenuta tramite procedure in deroga trattandosi di soggetti LSU-LPU regione calabria (la regione richiede la ricontrattualizzione con categoria ridotta rispetto all'attuale trattamento);

- Il profilo professionale e le contestuali categorie interessate riguardano n. 01 cat. D, n. 01 cat B3, n. 03 categorie B 1, e n. 01 cat. C 1 - Tutte le predette categorie/lavoratori, devno retrocedere di categoria e mansioni.

 

 

Risposta

Il contratto di lavoro a tempo determinato e parziale stipulato con i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, utilizzati dall’Ente che ha posto il quesito, configura un rapporto di lavoro che non ha alcun legame con la precedente posizione lavorativa (LSU/LPU) se non per il fatto che quei dipendenti sono stati assunti in deroga proprio perché erano inseriti in quel bacino. La posizione lavorativa degli LSU/LPU  non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato bensì come un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice essenzialmente assistenziale (pur con l’applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato)(Cass. M. 1828 del 29/1/2007). Pertanto, la precedente posizione lavorativa si qualificava in modo assolutamente autonomo e ciò implicava, per esempio, che la retribuzione per le ore integrative venisse corrisposta solo per le giornate di effettiva presenza e ciò conduceva ad escludere il diritto alla tredicesima e al TFR (Cass.  N. 14334 de 15/6/2010). Ad abundantiam  va sottolineato che la natura completamente nuova del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato nel 2018 implica che quest’ultimo non può in alcun modo ereditare eventuali diritti maturati nell’ambito della precedente posizione lavorativa (per esempio le ferie).

I lavoratori neoassunti sono retribuiti con fondi provenienti dallo Stato e, in parte minore, dalla Regione Calabria, che quantificano le somme in base alla qualifica del progetto originario. Per cui l’amministrazione nel valutare l’assunzione ha ritenuto di far fronte a specifiche esigenze funzionali all’interno dell’ente, per le quali i predetti lavoratori avevano comunque i requisiti, utilizzando propri fondi di bilancio per la copertura delle differenze retributive (ed in questo caso rispettando i limiti alla crescita delle spese di personale soltanto per tali differenze) e di fatto li adibisce alle funzioni per le quali vengono retribuiti.

In conclusione si esprimono seri dubbi sulla possibilità che l’amministrazione possa procedere a modificare un rapporto di lavoro subordinato in corso di validità, peraltro senza che questo diverso inquadramento implichi un onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale o statale. A fortiori ciò non sembra sia possibile con effetto retroattivo.

Non si comprende quale possa essere la ragione per la quale la Regione chieda la ricontrattualizzazione considerato che la scelta di inquadramento effettuata dall’Amministrazione comunale era funzionale al migliore impiego del personale utilizzabile nell’ambito del bacino LSU/LPU e per fare ciò ha utilizzato le deroghe (superamento delle quote di personale a tempo determinato, superamento dei limiti delle spese di personale, superamento dei limiti alle spese per contratti flessibili ecc.) che l’ordinamento ha apprestato al fine di consentire l’inquadramento a tempo determinato e parziale.

 

Dott. Angelo Maria Savazzi 05/10/2018

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