In materia si suggerisce, al fine di evitare successivi possibili rilievi da parte della sezione di controllo, di chiedere apposito parere alla stessa.
Intanto, sull’argomento si segnalano i seguenti indirizzi:
Deliberazione 28/06/2017, n. 60 - Corte dei Conti - Sez. Controllo Sardegna, secondo cui il Fondo per il trattamento accessorio deve essere costituito in modo che sia rispettato il principio contenuto nell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui "… la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti", nonché il nuovo limite di spesa contenuto ora nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, così come sopra descritto. Tali norme vincolistiche devono essere interpretate, secondo l'orientamento prevalente (cfr. Sez. reg. di controllo Emilia Romagna del. n. 231/2014, Sez. reg. di controllo Piemonte del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016), nel senso che le risorse da trasferire al Fondo dell'Unione devono essere determinate applicando il criterio del "ribaltamento delle quote" di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all'Unione. Pertanto, la costituzione del Fondo in oggetto, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a "saldo zero" e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto cfr. Sezione delle Autonomie del. n. 8/2011). Quindi, sommando l'importo del Fondo per il trattamento accessorio del singolo Comune aderente, decurtato della quota "ribaltata" sul Fondo dell'Unione, con la quota di sua spettanza "ribaltata", la spesa complessiva per il trattamento accessorio deve risultare invariata.
Deliberazione sez. contr. Marche, n. 72/2017 : al fine di garantire il rispetto della disciplina normativa che prevede vincoli di spesa con riferimento ad una “spesa storica”, ad esempio quella sostenuta nel 2009 (art. 6, commi 7, 8, 12, 13 e 14 del decreto legge n. 78/2010) o nel 2016 (articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017), per cui laddove l’ente sia stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2017, in quegli anni era privo di un proprio bilancio, si dovrà fare riferimento alla sommatoria delle spese sostenute negli esercizi precedenti dai Comuni che si sono fusi nel nuovo Ente. Tale valore non può che intendersi come insuperabile limite massimo, tenuto conto che la fusione ex se dovrebbe determinare, una volta che il nuovo Ente sia a regime, diminuzioni di spesa e più efficaci valorizzazioni ed impiego di risorse umane e finanziarie, rispetto alla situazione antecedente alla fusione. L’Amministrazione dovrà procedere anche alla verifica del rispetto, negli anni considerati, da parte dei menzionati Enti, del patto di stabilità, nel caso gli stessi fossero tenuti al rispetto di tale vincolo. La fusione infatti non può consentire ex post il superamento di limiti imposti ai singoli Enti considerati, determinando un meccanismo premiale a cui non avrebbero potuto singolarmente accedere.
In ogni caso, ai fini della determinazione del limite di spesa, qualora i comuni che si sono fusi nel nuovo ente non abbiano fatto ricorso alle tipologie contemplate dalle disposizioni normative in materia di vincolo di spesa sopra richiamate, il nuovo ente medesimo potrà, con provvedimento adeguatamente motivato, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente, fermo restando il rispetto della disciplina normativa di riferimento e dei vincoli generali previsti dall’ordinamento. Questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a far fronte ad esigenze eccezionali, costituirà, a sua volta, il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi.
Quanto alle ipotesi di dipendenti trasferiti nell’ufficio comune del servizio associato, di regola, il trattamento accessorio è a carico delle risorse per la contrattazione integrativa dell’ente di appartenenza del lavoratore utilizzato in convenzione, salvo il rimborso spese di trasferta. L’ente di appartenenza contabilizza sul proprio fondo solo la quota a suo carico, e non anche le quote rimborsate che saranno invece imputate ai fondo degli altri enti in convenzione (secondo le previsioni della convenzione).
Dott. Eugenio De Carlo 09/10/2018