Limite Autorizzazione Incarichi a dipendente comunale

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
10 Ottobre 2018

Questo Comune, ha un regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni autorizzabili ai propri dipendenti, secondo l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001. Non essendo specificato nello stesso, si chiede di sapere se, per gli incarichi autorizzabili e per i quali verrà riconosciuto un compenso, debba essere previsto un limite massimo al compenso che il dipendente autorizzato percepirà.

 

Risposta

Non sussiste nell’attuale regolamentazione degli incarichi esterni autorizzabili ai propri dipendenti alcuna limitazione circa il compenso che verrà riconosciuto. In tale senso, inoltre,  non risultano indicazioni nelle linee guida, contenenti i criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, elaborate nell’ambito del tavolo tecnico previsto dall’Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali.

L’unico limite presente nell’attuale assetto normativo è quello previsto dall’art. 1, comma 471,della legge 147/2013 che ha esteso, a partire dal 1.1.2014, a tutti gli incarichi il limite previsto dall’art. 23-ter del d.l. 201/2011. In sintesi non è possibile ricevere da altre amministrazioni, diverse da quella di appartenenza, emolumenti aggiuntivi, per rapporti di lavoro subordinato o autonomo,  superiori al 25% del  trattamento economico percepito dall’amministrazione di appartenenza. A titolo di esempio se un dipendente riceve una remunerazione pari a 30.000 euro annui, non può percepire più di 7500 euro aggiuntivi da altre amministrazioni.

Fermo restando che, comunque, la disciplina interna, anche in materia di prevenzione della corruzione (PTPC), ben può introdurre un limite al numero degli incarichi e/o un limite massimo alla remunerazione che il dipendente può ottenere da tali incarichi.

Tutto ciò fermo restando il regime delle incompatibilità assolute previste dal comma 1 del citato art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dai richiamati articoli  60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (incarichi caratterizzati dall’abitualità e professionalità).

Inoltre nell’ambito degli incarichi che necessitano di autorizzazione e quindi non rientranti tra quelli  elencati dal comma 6, ultimo periodo dell’art. 53 (che comunque non devono essere tali da interferire con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli), è necessario che l’amministrazioni verifichi in concreto (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 54, 11 marzo 2015):

a) se l’espletamento dell’incarico possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all’amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza;

b) la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall’orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell’ufficio di appartenenza, che dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell’autorizzazione richiesta;

c) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull’impegno derivante dall’orario di lavoro ovvero l’impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato;

d) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno;

e) specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all’insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente);

f) corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico esterno a lui affidato.

Dott. Angelo Maria Savazzi 04/10/2018

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