Gare telematiche -deroghe

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
09 Ottobre 2018

 

Il nostro ente fornisce il servizio mensa ai dipendenti a mezzo convenzione con esercizi di ristorazione del territorio , valore annuale del servizio circa 10 mila €. dal 18 ottobre entra in vigore obbligo gare telematiche , di cui all'art 40 del 50/16 e s.m Nessun esercente è iscritto né a Sintel né a Mepa, né è possibile recarsi a km di distanza stante i tempi della pausa . Non è possibile far ricorso ai buoni pasto .

E' possibile derogare all'obbligo di gara telematica?

 


 

Risposta

L’art. 40 del d.lgs. n. 50/2016 non prevede alcuna sanzione in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti. Peraltro, al di là dell’intitolazione dell’articolo, nel contenuto dello stesso non si fa riferimento letterale ad obblighi in quanto è usata la parola “sono” (e non “devono” o altre formule precettive).

Peraltro, la possibilità di derogare il ricorso agli strumenti elettronici per ragioni di economicità e, quindi, di convenienza è stata recentemente affermata  dal Consiglio di Stato, con la sentenza n.1937/2018, secondo cui il risparmio rispetto agli importi definiti dalla Consip è condizione sufficiente, nell’attuale ordinamento giuridico, per non acquisire il servizio, la fornitura o il lavoro, tramite una convenzione Consip.

Del resto gli istituti giuridici che esprimono un favore verso gli strumenti del mercato elettronico rispondono ad esigenze di risparmio quanto di trasparenza, in ragione del principio costituzionale di buon andamento della PA ex art. 97 e dei principi ordinamentali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Detti principi, quindi, di rango superiore potranno essere invocati a motivazione delle scelte di buona amministrazione che la stazione appaltante effettuerà rispetto alla fattispecie oggetto del quesito, evidenziando l’impossibilità di conseguire altrimenti il servizio (per indisponibilità dei possibili contraenti a utilizzare il mercato e gli strumenti elettronici, pur a fronte della richiesta dell’ente di utilizzo degli stessi da parte dei fornitori) o di conseguirlo a condizioni economiche peggiori (in quanto oltremodo svantaggiose) rispetto a quelle conseguibili seguendo la procedura scelta.

In altri termini, l’Ente dovrà dimostrare di avere agito secondo i citati principi, non recando alcun danno allo stesso, ma anzi conseguendo quei risparmi di spesa che l’ordinamento esige, nel rispetto comunque di procedure trasparenti e imparziali di cui darà conto nella motivazione dei provvedimenti gestionali adottati.

 

Dr. Eugenio De Carlo     04/10/2018      

 

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