Acquisto arredi per immobile comunale gestito come RSA da una società partecipata
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti
QuesitiQuesto Comune deve effettuare a favore di una società partecipata in house (tutti soci sono comuni e la quota di questo Comune è sotto il 10 per cento) i pagamenti di fatture riferite ad annualità pregresse (anni 2005/2010) a fronte di riversamenti di corrispettivi dovuti da parte della società medesima a questo Ente mai riversati. Di recente tale questione è stata chiarita a seguito di un incontro tra il Sindaco e la direzione della società dal punto di vista amministrativo/contabile. La società nel corso dell'incontro ha chiesto di compensare reciprocamente il debito della società verso il comune con quello del comune verso la società. Dal punto di vista contabile il Responsabile dell'Area Finanziaria ha espresso parere non favorevole in quanto le normative contabili vigenti lo vietano. Il Segretario Comunale, interpellato sulla questione, ritiene che sia sufficiente una determinazione di liquidazione a firma del Responsabile del Servizio interessato adeguatamente motivata mentre l'organo di revisione ritiene necessario che la Giunta Comunale debba esprimersi con una formale deliberazione con cui impartisce al Responsabile del Servizio le direttive finalizzate al pagamento dovuto alla società. Si precisa che le somme necessarie per la liquidazione sono conservate tra i residui passivi di parte corrente riferite alle annualità di riferimento.
Trattandosi di riversamenti riferiti ad annualità precedenti il responsabile ritiene di accertare ed incassare le predette somme facendo una maggiore entrata in bilancio in c/residui. Si chiede di conoscere il vostro parere in merito a tutti gli aspetti citati nel presente quesito e con specifico riferimento al fatto che le compensazioni sono vietate dalle norme contabili del testo unico.
Da un punto di vista contabile, il principio generale n. 4 di Integrità esclude le compensazioni extracontabili. Lo stesso infatti prevede che non sono ammesse compensazioni fra le poste di entrata e spesa (che vanno pertanto sempre esposte a valori lordi), né tantomeno fra valori economici e fra grandezze patrimoniali.
Diversamente se avvenisse una compensazione ma la stessa fosse esposta contabilmente sia in entrata che in uscita (mediante contabilizzazione di un mandato in compensazione della relativa reversale di incasso), non si riscontrano impedimenti.
Quanto agli atti da materializzare, si ritiene sufficiente una determina del responsabile della spesa e dell’entrata (presumibilmente lo stesso soggetto) che liquidi la spesa mediante un accordo (preferibilmente scritto) di compensazione delle partite fra le parti.
Sulla base di tale determina, l’ufficio ragioneria iscriverà il maggior residuo attivo sull’anno di riferimento, poi procederà all’emissione di un mandato (beneficiario il fornitore e quietanzante il Comune) tratto sul residuo passivo conservato e della relativa reversale di incasso in compensazione a valere sul maggior residuo attivo iscritto.
Dott. Marco Allegretti 03/10/2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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