Progetto GRU, nuovo webinar sulla gestione delle risorse umane
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 27 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNell’anno 2017 e 2016 il Fondo risorse decentrate è stato costituito senza prevedere Risorse di Natura variabile. Nel 2018 invece, si precede , ai fini della costituzione del Fondo R.D. la individuazione di talune risorse variabili a norma dell’art. 67 co 3 del nuovo CCNL 2018 Per quanto sopra si chiede di sapere in che modo si dovrà affrontare il tena del confronto ( rispetto al 2016 ) alla luce di quanto previsto dall’art. 23 co 2 DL 75/2017.
L’impostazione seguita dalla magistratura contabile, è noto, è nel senso di limitare, per ragioni di finanza pubblica, il trattamento economico accessorio del personale dipendente degli enti locali, rammentando, in particolare, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del CCNL, spettando, comunque, alle amministrazioni rimodulare le risorse destinabili ai titolari di posizione organizzativa rispetto a quelle spettanti al resto del personale in virtù proprio del citato art. 15, comma 7, che espressamente prevede “in caso di riduzione delle risorse destinate dagli enti locali alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67 (cfr. Corte dei conti sez. Lombardia, del. n. 200/2018).
L’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 prevede, in attesa della graduale convergenza, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche “anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione” (comma 1), a decorrere dal 2017, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
Pertanto, non essendo previste deroghe e in ragione delle suddette posizioni giuscontabili alquanto rigorose sul tema, il dato sarà inevitabilmente quello “cristalizzato” del 2016, salvo che nel caso previsto dall’art. 23 citato relativo agli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015 (in tal caso l'ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016).
La Corte dei Conti – sezione regionale per il Piemonte (del. n. 139/2017) – ha osservato che l’interpretazione letterale della Legge (suffragata dall’interpretazione sistematica) porta a ritenere che il Legislatore, con la norma di cui al sopracitato comma 235 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, abbia inteso imporre un limite di finanza pubblica, limite reiterato anche per l’anno 2017 dall’art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017, utilizzando quale parametro il limite di spesa come determinato nel 2016.
La Corte dei conti sez. contr. Veneto (del. n. 475/2017), inoltre, ha osservato che "la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico" (cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/2011 e questa Sezione n. 285/2011/PAR, n. 513/2012/PAR e 583/2012/PAR), a parte i casi eccezionali nei quali le risorse destinate al trattamento accessorio possano considerarsi per così dire "sterilizzate", che possono affluire al Fondo senza violare i vincoli più sopra indicati (vedi sempre la citata deliberazione delle Sezioni Riunite n. 51/CONTR/2011 e le deliberazioni di questa Sezione nn. 280, 325 e 437/2012/PAR)".
Dott. Eugenio De Carlo 03/10/2018
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