Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDue domande in materia di appalti pubblici di servizi: 1 è obbligatorio dotarsi di una piattaforma di e-procurement anche in caso di affidamenti diretti sottosoglia o anche in questo caso è necessario che l'operatore economico sia registrato in piattaforma elettronica utilizzata dal Comune? 2) in caso di appalto soprasoglia è sufficiente la pubblicazione sulla GUCE o va fatta anche sulla GURI? oltre che su sito Comune, regione di pertinenza e Ministero Infrastrutture e trasporti?
Quanto alle procedura dei contratti sotto soglia si ritiene che, sebbene l’art. 36 comma 6, dlgs. n. 50/2016 dispongono che per lo svolgimento delle procedure di cui al predetto articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, le disposizioni in tema di spending review ed il favor dell’ordinamento verso le procedure elettroniche impongono che sotto soglia l’uso del mercato elettronico o delle centrali regionali risulti obbligatorio, fatta salva la franchigia dei 1.000 euro come previsto dalla l. n. 208/2015 (“fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”).
Il ricorso a detti strumenti, ovviamente, presuppone l’iscrizione/registrazione negli stessi, al fine della relativa procedura attivata dalla stazione appaltante.
Circa la pubblicazione degli appalti sopra soglia si evidenzia la seguente tabella
Avviso di (1) preinformazione |
G.U. della U.E. |
|
NO |
NO |
SI |
(2) |
Profilo di committente |
|
NO |
SI |
SI |
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Bando di gara |
G.U. della U.E. |
|
NO |
NO |
SI |
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G.U. della Repubblica |
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NO |
SI (3) |
SI (3) |
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Profilo committente |
|
SI |
SI |
SI |
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Piattaforma ANAC |
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SI |
SI |
SI |
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MITT |
|
SI |
SI |
SI |
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Quotidiani nazionali |
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NO |
NO (4) |
SI: (5) fino al 31/12/2016 (6) |
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Quotidiani locali |
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NO |
1 La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione.
2 Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (con avviso alla GUUE di pubblicazione sul profilo di committente).
3 Fino alla data che sarà stabilita con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 73, comma 4, d.lgs. n. 50/2013.
4 Salva diversa attuazione dell’articolo 73, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.
5 Due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.
6 Ai sensi dell’art. 216, comma 13; soppressa dal 1° gennaio 2017 dall’art. 26, comma 1, della legge n. 89 del 2014, salva diversa attuazione dell’articolo 73, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.
Dott. Eugenio De Carlo 03/10/2018
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
ANAC – 16 maggio 2025 (delibera 7 maggio 2025, n. 192)
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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