Indennità per sostituzione (assenza, malattia) funzionario incaricato Elevata qualificazione
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Piemonte – Delibera 12 settembre 2018, n. 94
Servizi Comunali Trattamento economicoMASSIMA
il Comune chiede se, ai fini dell’individuazione del criterio per il calcolo delle indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori comunali, indennità che vengono determinate in base a diversi scaglioni di popolazione, la popolazione residente debba essere calcolata sulla base delle risultanze dell’ultimo censimento (art. 37, comma 4, TUEL) ovvero sulla base dei dati Istat del penultimo anno antecedente quello in corso, ai sensi del disposto dell’art. 156, comma 2, TUEL.
Per rispondere si può richiamare l’autorevole pronuncia della Sezione delle Autonomie (v., Delibera n. 7/2010/QMIG), secondo la quale “..sia l’art. 37, co. 4 che l’art. 156, co. 2 del D. L.gvo n. 267/2000 prevedono una suddivisione per dimensioni demografiche degli enti locali, facendo, però, riferimento a parametri differenti. Infatti, mentre per l’art. 156, co. 2, la popolazione da considerarsi è quella residente accertata dall’ISTAT alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, per l’art. 37, co. 4, il criterio da applicarsi è quello della popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
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