Contabilizzazione quota 10% alienazioni per estinzione mutui

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
05 Ottobre 2018

Nel caso di alienazioni di beni disponibili per i quali ai sensi della Legge 98/2013 smi dalla Legge 125/2015 è prevista la destinazione della quota del 10% da destinarsi all'estinzione anticipata del debito dell'ente, si chiede come effettuare correttamente le dovute registrazioni contabili (finanziarie e patrimoniali) nel bilancio dell'ente; ovvero titoli dell'entrata e dell'uscita interessati all'operazione sia per l'alienazione, sia per l'accantonamento, sia per l'estinzione del debito nello stesso esercizio dell'alienazione.

Vi è inoltre la possibilità di creare una quota di avanzo accantonato / vincolato?

 

Risposta

Il ricavo di una alienazione patrimoniale si configura per il novanta per cento come entrata patrimoniale da destinare obbligatoriamente a spese di investimento (art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012), mentre per il restante dieci per cento rappresenta una entrata vincolata alla estinzione anticipata dei mutui, stante lo specifico vincolo previsto dall’art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013 (si veda al riguarda Corte dei Conti, Sez. Marche, n. 32/2018).

Alla luce di tali premesse, il ricavo di tali alienazioni va contabilizzato al titolo quarto dell’entrata (Entrate in conto capitale), tipologia 4 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali), mentre per la parte relativa alla spesa:

- la quota corrispondente al novanta per cento va prevista al titolo secondo (Spese in conto capitale), all’interno della missione e del programma cui la spesa è riconducibile in relazione alle scelte al riguardo operate dall’Ente circa il reimpiego di tale somma;

- la quota corrispondente al dieci per cento, in quanto obbligatoriamente destinata all’estinzione anticipata del debito dell’Ente, va invece inclusa nella missione 50 (debito pubblico) programma 02 (quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e prevista al titolo quarto della spesa (Rimborso prestiti).

Per quanto concerne l’avanzo, lo stesso potrà formarsi solamente alla chiusura dell’esercizio e nella misura in cui le spese suddette non risultino a tale data impegnate; in tal caso le somme non impegnate dovranno essere ricomprese:

a) per quanto riguarda la spesa prevista al titolo secondo, nella quota di avanzo destinata ad investimenti (art. 187, comma 1, del TUEL);

b) per quanto riguarda la quota del dieci per cento, nella quota di avanzo vincolata (art. 187, comma 3-ter, del TUEL), trattandosi di risorse vincolate per disposizione di legge.

 

Dott. Ennio Braccioni 29/09/2018

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