Invero, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 15/2018, pubblicata il 1° agosto 2018, ha chiarito che l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali flessibili nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, ricorrere a queste forme contrattuali, in via del tutto eccezionale, nella misura strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. La nuova soglia di spesa dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi, fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.
Infatti, come già osservato dalla Sezione Autonomie (del. n. 1/2017), il ricorso a queste forme contrattuali flessibili non può essere precluso indipendentemente dall’osservanza o meno, da parte dell’ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzatoria che, in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario a garantire, soprattutto nei piccoli comuni la continuità dell’attività istituzionale.
Quindi, l’Ente potrà individuare detto parametro rispetto ai servizi ritenuti essenziali al riguardo utilizzando, ad es., il DM 28.5.1993 sui servizi pubblici indispensabili, motivando, rispetto alle esigenze del territorio e della popolazione, l’individuazione dell’anzidetto parametro secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza del servizio, specie in rapporto alle eventuali alternative che offre il mercato e agli eventuali maggiori costi in rapporto alle possibilità finanziarie offerte dal bilancio ed attestate dal servizio finanziario, come sembra essere nel caso di che trattasi.
Dr. Eugenio De Carlo 02/10/2018