Tipologie contrattuali flessibili

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
04 Ottobre 2018

Sentenza sezione Autonomie Corte Conti e superamento limiti lavoro flessibile ex art. 9 co. 28 DL 78/2010 per i servizi ritenuti essenziali.

Si chiede se si può prevedere l’assunzione di un autista scuolabus e operaio specializzato cat B3 (con patente D e CQC) a tempo determinato per otto mesi andando oltre il limite lavoro flessibile che per l’Ente è di 2000 euro e che non è sufficiente a coprire la spesa del B3.

IL Comune ha alle sue dipendenze un operaio cat. B1 a 16 ore ma sprovvisto patente D e CQC e che quindi non può guidare lo scuolabus. Anche con l’assunzione a tempo determinato del B3 si rispetta l’obbligo di contenimento della spesa di personale previsto dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e ss.mm., e ha impostato l’attività  sia per il rispetto del pareggio finanziario per l’anno 2019- 2021 sia per il rispetto delle norme in materia di spesa del personale; Si rileva a tal fine che con l’assunzione in parola viene rispettato il principio di riduzione di spesa del personale rispetto al triennio 2011-2013 . Si rileva inoltre che il Comune lamenta carenza di personale con un rapporto di un dipendente ogni 300 abitanti ben al di sotto di quanto previsto dalla media del DM ministeriale 10.04.2017 che prevede un rapporto medio di 1 dipendente ogni 142 abitanti. Inoltre si ritiene rispettato il principio che sta alla base di tutte le normative contenenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica. Si può andare in deroga al tetto lavoro flessibile del costo del personale come previsto nella sentenza Corte Conti sez. Autonomie n. 15/2018 perché l’autista scuolabus e operaio specializzato è un servizio essenziale, ovvero si deve ricorrere ad un appalto esterno dati i costi sicuramente superiori e tenuto conto che il Comune non dispone al momento tali disponibilità  finanziarie?

Risposta

Invero, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 15/2018, pubblicata il 1° agosto 2018, ha chiarito che l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali flessibili nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, ricorrere a queste forme contrattuali, in via del tutto eccezionale, nella misura strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. La nuova soglia di spesa dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi, fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.

Infatti, come già osservato dalla Sezione Autonomie (del. n. 1/2017), il ricorso a queste forme contrattuali flessibili non può essere precluso indipendentemente dall’osservanza o meno, da parte dell’ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzatoria che, in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario a garantire, soprattutto nei piccoli comuni la continuità dell’attività istituzionale.

Quindi, l’Ente potrà individuare detto parametro rispetto ai servizi ritenuti essenziali al riguardo utilizzando, ad es., il DM 28.5.1993 sui servizi pubblici indispensabili, motivando, rispetto alle esigenze del territorio e della popolazione, l’individuazione dell’anzidetto parametro secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza del servizio, specie in rapporto alle eventuali alternative che offre il mercato e agli eventuali maggiori costi in rapporto alle possibilità finanziarie offerte dal bilancio ed attestate dal servizio finanziario, come sembra essere nel caso di che trattasi.

 

Dr. Eugenio De Carlo               02/10/2018

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