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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
QuesitiUna cittadina ucraina residente nel nostro Comune ci presenta nulla osta per procede con le pubblicazioni. si chiede un chiarimento in merito all'apostille. Nel 2016 per un caso analogo si era proceduto semplicemente con legalizzazione della firma del console da parte della nostra prefettura.
Si chiede se sia corretto. Inoltre, nel documento si legge che la sig.ra è divorziata dal 10.07.2018. Potete ricordarci se il calcolo dei 300 giorni parte dalla separazione e comunque in questo caso essendoci il nulla osta il problema del calcolo dei giorni non sussiste?
L’Apostille opera solo per i documenti che vengono rilasciati in Ucraina ed è apposta dalle autorità di quel paese.
I documenti dei consoli in Italia devono invece essere legalizzati dai nostri prefetti, a meno che non sussista un accordo bilaterale o multilaterale per cui si esenta dalla legalizzazione il documento.
Non mi risulta che esistano accordi con l’Ucraina al fine di esentare le legalizzazioni dei documenti rilasciati dal console ucraino in Italia; quindi si rivolga ad un qualsiasi prefetto per ottenere la legalizzazione del nulla osta ex art. 116 del CC.
Il codice civile prevede:
89. Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata .
Essendo un impedimento della legge italiana deve essere verificato dall’Ufficiale di Stato Civile Italiano. Si faccia portare la sentenza di divorzio e veda se possa operare la deroga prevista dal CC.
Se non è possibile fare questa verifica la signora, a seguito di suo rifiuto ad eseguire le pubblicazioni, potrà rivolgersi al Giudice per ottenere un decreto di autorizzazione.
Si badi che il problema non è tanto discriminatorio nei confronti della donna, ma è a tutela di un eventuale nascituro che, se dovesse nascere dopo il matrimonio, si presumerebbe essere figlio del secondo marito, quando invece potrebbe esserlo del primo e perdere l’eredità di questo …
Le allego qui di seguito le istruzioni che molti tribunali pubblicano sui loro siti per ottenere la deroga.
Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio ad esclusione delle ipotesi in cui il divorzio sia stato pronunciato a seguito di separazione giudiziale dei coniugi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 89 codice civile
COME SI PRESENTA IL RICORSO E DOCUMENTI NECESSARI
I nubendi possono presentare ricorso al Tribunale dichiarando che la donna è di stato libero e che non è in stato di gravidanza. Il Tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio, sentite le parti e il Pubblico Ministero, può autorizzare il matrimonio. Se la donna si trova in stato di gravidanza il Tribunale può autorizzare il matrimonio solo se risulta, da sentenza passata in giudicato, che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti il divorzio.
Il ricorso può essere presentato personalmente senza l’assistenza di un legale.
Documenti da presentare unitamente al ricorso:
DOVE SI PRESENTA IL RICORSO?
Tribunale Cancelleria Volontaria Giurisdizione
QUANTO COSTA?
Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
È richiesta inoltre una marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica.
Dr. Agostino Pasquini 27/09/2018
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Analisi delle prime istruzioni operative della circolare del 28 maggio 2025 n. 26185
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