Circolazione con patente ritirata o sospesa. Corretta applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 128, 216 e 218, codice della strada

Approfondimento di Marco Massavelli

Servizi Comunali Sanzioni
di Massavelli Marco
06 Ottobre 2018

Approfondimento di Marco Massavelli                                                                             

COMUNE DI ___________________

Provincia di _____________

 

COMANDO POLIZIA LOCALE

 

A cura del dott. Marco Massavelli

Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)

 

 

 

Circolazione con patente ritirata o sospesa. Corretta applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 128, 216 e 218, codice della strada.

 

In relazione alla circolazione con patente di guida ritirata o sospesa, e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno, con le Circc. prot. 300/A/8123/13/105/30, del 28 ottobre 2013, e prot. 300/A/3953/16/109/55, del 1° giugno 2016, si impartiscono al Personale del Corpo di Polizia Locale le seguenti disposizioni sanzionatorie, in applicazione degli articoli 128, comma 2, 216, comma 6, e 218, comma 6, codice della strada.

 

La normativa di riferimento

Art. 128. Revisione della patente di guida.

2. Nei confronti del titolare di  patente  di  guida  che  non  si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione  della  patente  di guida  fino  al superamento  degli  accertamenti  stessi  con  esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione,  senza  necessita'  di  emissione  di  un  ulteriore provvedimento da parte  degli  uffici  provinciali  o  del  prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della  patente  di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una somma da  euro  155  a  euro  624  e  alla  sanzione  amministrativa accessoria della revoca della patente di guida  di  cui  all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato  temporaneamente  inidoneo  alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. 

 

Art. 216.  Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

 

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

 

 

Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.

 

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di  guida  di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti  dall'ordinanza  del prefetto con cui il permesso e' stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

 

 

Le direttive del Ministero dell’Interno

 

Il Ministero dell’Interno ha inteso puntualizzare la corretta applicazione dell’articolo 218, comma 6, codice della strada, nei confronti di quell’utente che sia incorso nell’applicazione del ritiro della patente di guida per la successiva ratifica di “sospensione” da parte del Prefetto.

In sostanza, quando ad un illecito amministrativo consegue, di diritto, la sanzione accessoria della “sospensione della patente, l’agente accertatore che opera il ritiro immediato del documento dà di fatto avvio al periodo di sospensione: infatti, il periodo di sospensione della patente, disposto con ordinanza del Prefetto, decorre dal giorno del ritiro del documento da parte dell’agente, nel caso in cui questo è stato effettuato nell’immediatezza dell’accertamento della violazione da cui la sospensione deriva. Decorre, invece, dalla data di notificazione del provvedimento all’interessato, in tutti i casi in cui il documento di guida non è stato ritirato al momento dell’accertamento della violazione.

Quindi, circolare alla guida di un veicolo successivamente al “ritiro” del documento di guida, e prima della notifica del procedimento prefettizio di sospensione della patente, configura l’illecito amministrativo di cui all’articolo 218, comma 6, codice della strada.

Al contrario, il materiale ritiro della patente di guida finalizzato all’applicazione della sanzione accessoria del “Ritiro della patente di guida” comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 216, comma 6, codice della strada.

 

 

I rapporti tra l’art. 128 e l’art. 218, codice della strada

 

In relazione alla disciplina di cui all’articolo 128, codice della strada, è importante differenziare correttamente il regime sanzionatorio da applicare al conducente che circoli durante il periodo di sospensione della patente.

In particolare, in riferimento alle specifiche sanzioni previste dall’articolo 128, comma 2, per l’ipotesi di circolazione con patente sospesa a seguito della mancata sottoposizione a visita medica o a esame di idoneità tecnica, si è manifestato un problema di coordinamento con le sanzioni previste dall’articolo 218, codice della strada.

 

Schema operativo

 

Per facilitare la corretta contestazione delle violazioni di cui si è detto, si propone uno schema riassuntivo, quale prontuario operativo, contenente le diverse fattispecie accertabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violazione c.d.s. applicabile

Fattispecie accertabili

 

 

Art. 128, c. 2

 

 

Seguono il regime sanzionatorio di tale norma tutti i provvedimenti in cui la patente viene cautelarmente sospesa fino a quanto il titolare non dimostri di aver recuperato la prescritta idoneità psicofisica o tecnica

Il provvedimento di sospensione della patente adottato ai sensi dell’art. 186, c. 7, terzo periodo[1], i caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti quantitativi dello stato di ebbrezza

Il provvedimento di sospensione della patente adottato ai sensi dell’art. 186, c. 8[2], in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di guida in stato di ebbrezza con tasso alcol emico tra 0,51 e 1,50 g/l

Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’art. 187, c. 8[3], in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti quantitativi dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’art. 126-bis, c. 6[4], in caso di mancata sottoposizione agli esami di idoneità tecnica per perdita totale dei punti della patente di guida

Ogni provvedimento di revisione disposto dall’Ufficio Provinciale della MCTC e diretto all’accertamento della permanenza dell’idoneità tecnica

 

 

 

 

 

Art. 216, c. 6

Circolare con patente materialmente ritirata al momento dell’accertamento della violazione prodromica, il cui ritiro è finalizzato all’applicazione della sanzione accessoria del “Ritiro della patente di guida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 218, c. 8

 

 

Seguono il regime sanzionatorio di tale articolo tutti i provvedimenti di sospensione della patente aventi natura di sanzione accessoria e cautelare

Circolare alla guida di un veicolo successivamente al “ritiro” del documento di guida finalizzato alla “Sospensione della patente”, e prima della notifica del procedimento prefettizio di sospensione della patente,

 

Il provvedimento di sospensione della patente  a tempo determinato conseguente all’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, c. 2, lett. a), b) e c)

Il provvedimento di sospensione della patente a tempo determinato conseguente all’accertamento dell’illecito di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187, c.d.s.)

Il provvedimento di sospensione della patente adottato dal prefetto, fino all’esito dell’esame di revisione, a norma dell’art. 186, c. 9[5] a seguito di guida in stato di ebbrezza con tasso alcol emico superiore all’1,50 g/l: in tale caso il provvedimento di sospensione discende direttamente dall’accertamento del tasso alcolemico

Il provvedimento di sospensione della patente, adottato dal prefetto, fino all’esito dell’esame di revisione, ai sensi dell’art. 187, c. 6[6], a seguito di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti

 

 

28 settembre 2018

 

[1] 7. Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato, in caso di rifiuto  dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.  Con  l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita  medica  secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre  disposta  la  sanzione  amministrativa  accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

[2] 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

[3] 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2 bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.

[4] 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

[5] 9.Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8

[6] 6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di  cui  al  comma2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.  

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