Approfondimento di Marco Massavelli
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COMUNE DI ___________________
Provincia di ____________
COMANDO POLIZIA LOCALE
CIRCOLARE OPERATIVA
A cura del dott. Marco Massavelli
Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)
Mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta da parte del passeggero. Individuazione del soggetto obbligato in solido.
QUADRO GENERALE
Dell'obbligazione nascente dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria risponde chi l'ha commessa.
Se la violazione è stata commessa alla guida di un veicolo, dell'obbligazione risponde, in solido con il trasgressore, anche il proprietario del veicolo (ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli) o, in sua vece, il soggetto che può esercitarvi un diritto reale o di godimento. L'obbligato in solido che ha pagato, ha diritto di ottenere dal trasgressore il rimborso dell'intera somma.
La solidarietà è tuttavia esclusa quando il veicolo è stato utilizzato contro la volontà dell'obbligato in solido.
SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE
Dell'obbligazione del pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non è chiamato a rispondere solo il trasgressore, infatti, per meglio garantirla, il Codice della strada stabilisce che vi siano chiamate in solido anche altre persone.
CASI DI SOLIDARIETÀ
La legge elenca espressamente i vari casi e le persone su cui grava il vincolo della solidarietà. Per il principio di legalità e del divieto di analogia, l'elenco dei soggetti di seguito riportato è da ritenersi assolutamente tassativo. In alcuni casi la responsabilità di un obbligato in solido concorre con quella di altri; in altri casi, invece, la responsabilità di uno esclude quella di altri soggetti obbligati in solido.
Art. 196, codice della strada
Principio di solidarietà
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione .
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.
RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE E DEI PASSEGGERI PER MANCATO USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA.
Delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, rispondono sia il conducente sia i passeggeri in modo autonomo e distinto. I passeggeri, tuttavia, non subiscono la decurtazione dei punti o la sospensione della patente in caso di recidiva dato che queste sanzioni si applicano solo a chi conduce il veicolo col quale è stato commesso l'illecito.
L’art.172, codice della strada, non prevede alcuna deroga alle disposizioni dell’art. 196, in relazione all’individuazione del soggetto obbligato in solido: per cui, nel caso di passeggero che non indossa le prescritte cinture di sicurezza o i dispositivi di ritenuta, sul verbale di accertamento della violazione dovrà essere indicato il proprietario del veicolo, o altro soggetto di cui all’art. 196 codice della strada, in qualità di obbligato in solido.
Quando il mancato uso dei dispositivi di ritenuta riguarda un passeggero minorenne e all'interno del veicolo non si trova altra persona tenuta alla sua sorveglianza, della violazione risponde in ogni caso il conducente. In tal caso, se responsabile è il conducente, egli subisce la decurtazione dei punti e, in caso di recidiva, la sospensione della patente di guida; invece se responsabile è altra persona tenuta alla sorveglianza del minore presente a bordo del veicolo, non subisce queste conseguenze ma è tenuta solo al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Resta salva la regola generale, di cui all’art. 196, codice della strada, per l’individuazione del soggetto obbligato in solido.
La persona tenuta alla sorveglianza del minore può non essere il genitore o un tutore del minore; infatti, possono essere chiamati a rispondere anche l'adottante, l'affidatario ovvero chiunque altro abbia accettato la cura, la custodia o la sorveglianza, anche temporanea, del minore.
Nel verbale di contestazione per l'illecito amministrativo deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione della responsabilità per l'illecito amministrativo.
La responsabilità di cui si parla non ammette prova contraria, Infatti, diversamente dalla disposizione di cui all'art. 2, legge n. 689/1981 per la quale degli illeciti commessi dal minore risponde il soggetto tenuto alla sua sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto, la norma dell'art. 172, codice della strada, postula imprescindibile l'irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza del minore senza possibilità, per loro, di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. Del resto, la disposizione dell'art. 172, c. 10, costituisce un'evidente eccezione al principio dell'art. 2, legge n. 689/1981 che prevede la responsabilità dei genitori per tutte le violazioni commesse dal minore.
Un caso particolare è la contemporanea presenza a bordo del veicolo di entrambi i genitori, uno dei quali è anche conducente. In tali casi, infatti, ci si domanda se il genitore conducente risponda ugualmente del mancato uso delle cinture di sicurezza oppure se, sulla base delle disposizioni del comma 10, art. 172, codice della strada, la sua responsabilità per l'illecito commesso dal minore sia esclusa dalla presenza a bordo dell'altro genitore. Secondo i principi generali della legge n. 689/1981, infatti, degli illeciti commessi da un minore rispondono entrambi i genitori, in concorso tra loro. Nel caso sopradescritto, tuttavia, la presenza all'interno dell'art. 172, codice della strada, di un'espressa deroga ai principi generali della legge n. 689/1981 induce a ritenere che responsabile dell'illecito sia soltanto il genitore non conducente in quanto tenuto alla sorveglianza del minore ed effettivamente nella concreta condizione di potere adempier a tale obbligo in modo immediato e diretto.
Art. 172, codice della strada (estratto)
Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini
1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Ai fini della corretta applicazione delle sanzioni per violazione dell’art. 172 codice della strada, si propone apposita tabella indicante le diverse possibili situazioni accertabili, con individuazione del trasgressore e del relativo obbligato in solido da inserire nel corpo del verbale di accertamento.
VIOLAZIONE ACCERTATA |
TRASGRESSORE |
OBBLIGATO IN SOLIDO |
DECURTAZIONE PUNTI PATENTE |
NOTE |
Omesso uso di cinture di sicurezza PASSEGGERO MAGGIORENNE |
PASSEGGERO MAGGIORENNE |
PROPRIETARIO DEL VEICOLOArt. 196, codice della strada |
NO |
Del mancato uso delle cinture da parte di passeggero maggiorenne risponde in proprio lo stesso passeggero e non il conducente. La sanzione in questo caso è solo quella pecuniaria, senza alcun intervento sulla patente eventualmente posseduta dal trasgressore |
Omesso uso di cinture di sicurezza o dispositivi di ritenuta PASSEGGERO MINORENNE |
SOGGETTO TENUTO ALLA SORVEGLIANZA DEL MINOREIN ASSENZA, CONDUCENTE DEL VEICOLO |
PROPRIETARIO DEL VEICOLOArt. 196. codice della strada |
SOGGETTO TENUTO ALLA SORVEGLIANZA DEL MINORE: NOCONDUCENTE DEL VEICOLO: SI |
Se inadempiente è un passeggero minorenne, e sul veicolo non c'è altra persona tenuta alla sua sorveglianza, della violazione risponde il conducente con detrazione di punti, e sospensione della patente (alla seconda infrazione in un biennio). Se invece sul veicolo è presente persona tenuta alla sorveglianza del minore (genitore, tutore, affidatario, accompagnatore, ecc.) sarà questa a subire la sanzione pecuniaria, ma senza interventi sulla patente eventualmente posseduta. Se entrambi i genitori, di cui uno conducente, sono sul veicolo, si deve considerare tenuto alla sorveglianza, per le sue più concrete possibilità di farlo, il genitore non alla guida. Ove il passeggero minorenne sia da ritenersi bambino (altezza minore di 1,50 m) v. 172-03. Nel caso di più bambini sprovvisti di cintura l'infrazione del soggetto tenuto alla loro sorveglianza si ritiene unica. |
28 settembre 2018
Modifiche in materia di accattonaggio
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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