Invito a presentare documenti o fornire informazioni (art. 180, c. 8, c.d.s.)

Approfondimento di Marco Massavelli

Servizi Comunali Sanzioni
di Massavelli Marco
04 Ottobre 2018

Approfondimento di Marco Massavelli                                                                                        

COMUNE DI ________________

Provincia di_____________

 

COMANDO POLIZIA LOCALE

 

 

 

 

CIRCOLARE OPERATIVA

 

A cura del dott. Marco Massavelli

Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)

 

 

 

Invito a presentare documenti o fornire informazioni (art. 180, c. 8, c.d.s.)

Fissazione del termine generale di 30 giorni

 

 

 

PREMESSA

Durante la circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi:

il conducente deve avere con sé la patente di guida e gli altri titoli abilitativi richiesti in relazione al tipo di veicolo e di carico;

a bordo del veicolo devono trovarsi i documenti: 

- di circolazione, 

- assicurativi, 

- eventuali altri in relazione al tipo di veicolo e di carico;

in sostituzione sono ammessi documenti sostitutivi temporanei.

 

Gli organi di polizia stradale possono sempre invitare una persona a presentarsi, entro un determinato termine, ad un ufficio di polizia per fornire informazioni o per esibire i documenti.

 

SANZIONI

Chiunque circola senza avere con sé i documenti richiesti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

La sanzione è prevista dall'articolo 180, comma 7, codice della strada, e riguarda solo il mancato possesso del documento che impedisce all'agente accertatore di verificare la regolarità dei requisiti del conducente e del veicolo ai fini della circolazione. Fatta salva l'ottemperanza all'invito di cui al comma 8, eventuali irregolarità riscontrate sui documenti esibiti non sono sanzionate dall'articolo 180 ma dagli specifici articoli del codice della strada (carta di circolazione non aggiornata, patente scaduta, ecc.).

Nel verbale di contestazione deve essere chiaramente indicato che il conducente dichiara di possedere i documenti che, nella circostanza specifica, non è in grado di esibire ed, eventualmente, i motivi di tale impossibilità.

 

INVITO A PRESENTARE DOCUMENTI O A FORNIRE INFORMAZIONI

Il codice della strada lascia intendere, anche se non lo impone esplicitamente, che nel verbale di contestazione per mancanza dei documenti sia sempre riportato l'invito a presentarsi, entro un certo termine, ad un ufficio di polizia per fornire informazioni o per esibire i documenti che il conducente, sprovvisto all'atto dell'accertamento, ha dichiarato, comunque, di possedere.

 Ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, un organo di polizia stradale può anche chiedere l'esibizione di documenti diversi da quelli tassativamente elencati per i quali è richiesto il possesso durante la circolazione.

Il codice della strada non ha fissato un termine perentorio per l'esibizione ma ha lasciato all'accertatore il compito di determinarne la durata in relazione alle circostanze contingenti.

 L'inosservanza dell'invito è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 180, comma 8, codice della strada, che esclude la denuncia per il reato di inottemperanza (27) agli ordini dell'autorità di cui all'articolo 650, codice penale.

 

APPROFONDIMENTI SULL'INVITO A ESIBIRE DOCUMENTI O FORNIRE INFORMAZIONI

Sull'invito a esibire documenti o fornire informazioni occorre un esame più specifico circa alcuni elementi problematici sul piano applicativo e teorico:

destinatario dell'invito a presentarsi o ad esibire il documento è sempre il conducente del veicolo (o comunque il trasgressore indicato nel verbale) e non il proprietario, salvo che non sia stato possibile identificare il trasgressore al momento dell'accertamento;

luogo di esibizione. L'esibizione di un documento può avvenire presso un qualsiasi ufficio di polizia. L'operatore di polizia che visiona il documento deve rilasciare attestazione dell'avvenuta esibizione;

personalità dell'invito a presentarsi. Appare esclusa la possibilità di applicare la sanzione prevista solo perché il documento o l'informazione richiesti sono forniti senza la fisica presentazione del destinatario dell'invito presso un ufficio di polizia. Infatti, salvo casi specifici in cui sia indispensabile la presenza della persona che ha commesso l'illecito, la presentazione del documento da parte di un delegato soddisfa pienamente gli obblighi imposti dal codice della strada. L'organo accertatore, ove ritenuto indispensabile all'accertamento, deve procedere a formulare invito a presentarsi, fissando il relativo termine, con esplicita menzione alla necessità della presenza personale dell'interessato, e traendo, in caso di successivo inadempimento, le dovute conseguenze sul piano sanzionatorio;

esibizione incompleta o insufficiente. Se è richiesta l'esibizione di più documenti, la mancanza di uno soltanto di essi determina l'illecito amministrativo in questione. In caso di parziale esibizione di documenti ovvero di informazioni insufficienti, invece, non si produce automaticamente lo stesso effetto e l'organo di polizia stradale deve rinnovare l'invito per richiedere l'integrazione dei documenti mancanti, traendo, in caso di successivo inadempimento, le dovute conseguenze sul piano sanzionatorio. In ogni caso l'omessa presentazione di uno o più degli stessi determina l'applicazione di una sola sanzione amministrativa in quanto oggetto della norma è l'inosservanza dell'invito;

esibizione dei documenti o informazioni per posta. Il destinatario dell'invito, salvo che la presenza personale non sia motivata dalla necessità di compiere verifiche specifiche a carattere personale, può adempiere all'obbligo delegando l'operazione a terzi ovvero trasmettendo documentazione o informazioni richieste per posta;

possibilità di esibire una copia dei documenti di circolazione o di guida. I titolari di documenti italiani possono esibire una copia del documento richiesto, anche autenticata attraverso autocertificazione.

 

TERMINE PER PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

In relazione all'applicazione dell'articolo 180, 8° comma, codice della strada, relativo all'invito rivolto dall'autorità di presentarsi per informazioni od esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, Il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 300/A/33245/106/15, del 9 maggio 1996, ha precisato che il legislatore, nella norma in esame, non ha fissato alcun termine perentorio entro il quale il soggetto invitato deve presentarsi, lasciando alla discrezionalità dell'autorità amministrativa l'individuazione di tale limite temporale, trascorso il quale potrà applicarsi la sanzione prevista.

Al riguardo, concordemente a quanto sostenuto dal Ministero, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutto il personale del Comando di Polizia Locale sulla finalità primaria della norma che è quella di acquisire le informazioni necessarie.

In tale ottica, il termine entro il quale il soggetto deve ottemperare a tale obbligo deve essere individuato con adeguato margine che, secondo l'orientamento del Ministero, che il Comando di Polizia Locale condivide, è di 30 giorni.

In casi particolarmente delicati (come, ad esempio, il rilevamento di un sinistro stradale, ovvero la mancanza della patente di guida, al fine di verificare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca, operativi sul documento, e non ancora presenti in banca dati, ecc…), l'agente accertatore dovrà individuare tempi più ristretti possibili per la presentazione dei documenti mancanti, indicando, in maniera dettagliata, la motivazione della riduzione del termine generale di 30 giorni, nel verbale di invito.

28 settembre 2018

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