Dipendenti pubblici: aggiornata la procedura dell’accertamento sanitario
INPS – 5 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiNell’ambito del censimento della popolazione che si terrà nei prossimi mesi, il comune ha incaricato figure esterne per l’attività di rilevazione (prestazioni occasionali), ed ha stato costituito l’ufficio comunale di censimento al quale appartengono alcuni colleghi con il profilo di personale di staff, coordinamento ecc. Si chiede cortesemente quale possa essere la corretta forma di corresponsione ai dipendenti di quanto l’Istat erogherà in relazione all’attività svolta. In particolare si chiede se il compenso possa essere inquadrato tra le voci stipendiali “straordinario” oppure “altro compenso”.
Istat, con apposita comunicazione, ha fatto conoscere ai comuni che, in occasione del prossimo censimento della popolazione, saranno corrisposti un contributo forfettario variabile legato alle attività di rilevazione aerale e di lista per le rilevazioni (calcolato sulla base del n. di questionari compilati, del n. di interviste eccetera) e un contributo fisso per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie ad assicurare le attività di compilazione, per la rilevazione aerale e per la rilevazione da lista.
Ciò detto, lo svolgimento delle attività correlate al censimento rientrano tra le funzioni istituzionali dei comuni, ai sensi dell’art. 14 del T.U.O.EE.LL. (cfr. Sezione Lombardia Corte dei conti, delibera n. 14/2009). Il piano generale di censimento (P.G.C.) Istat prevede che i comuni che abbiano un ufficio di statistica costituiscano il proprio ufficio comunale di censimento (UCC) presso l'Ufficio di statistica cui fanno capo i gli operatori di back office, i rilevatori e i loro eventuali coordinatori. I comuni che non hanno l'ufficio di statistica costituiscono, di norma, il proprio UCC presso i propri servizi demografici e possono costituire gli UCC, in forma associata, anche presso le Province o le Città metropolitane. I comuni affidano l'incarico di coordinatore, di operatore di back office e di rilevatore al personale dipendente oppure, qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, al personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
L’incarico di rilevatore o di coordinatore può essere affidato a dipendenti comunali che abbiano una comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati.
I compensi erogati al personale dipendente incaricato delle funzioni di rilevatore sono soggetti alla disciplina contrattuale di cui all’art. 70-ter del C.C.N.L. 22.05.2018, che prevede che gli enti possano corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro (se, al contrario, le prestazioni sono rese nell’ambito dell’orario di lavoro, trattandosi di funzioni istituzionali dei comuni, non potrebbero dare luogo ad alcun compenso).
Il comma 2 dell’art. 70-ter stabilisce che gli oneri concernenti l’erogazione di tali compensi trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat, confluita nella parte variabile del Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c). Pertanto, la liquidazione dei compensi Istat ai dipendenti comunali presuppone inderogabilmente lo svolgimento delle relative attività al di fuori dell’orario di lavoro (si tratta, in sostanza, di lavoro straordinario) e trova copertura nella quota parte del contributo forfetario, quindi fisso, erogato dall’Istat. Dalla previsione contrattuale (art. 70-ter del CCNL 22.05.2018) pare emergere con chiarezza che:
Dott. Pietro Cucumile 21/09/2018
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