Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiÈ ancora possibile, legittimamente, finanziare opere di manutenzione ordinaria del patrimonio (titolo I – sp. Corrente) con gli oneri di urbanizzazione? Nel caso di riforma affermativa è corretto indicare l’utilizzo degli OOUU alla lettera I nel prospetto degli equilibri “entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o principi contabili”?
L’utilizzo degli oneri per la manutenzione ordinaria del patrimonio era previsto da disposizioni che non sono più in vigore (art. 2 della legge n. 244/2008; art. 1, comma 737, della legge n. 208/2015); a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’utilizzo dei proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni è disciplinato dall’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale elenca in via esclusiva le tipologie di spese che possono essere finanziate da detti proventi.
La maggior parte delle spese ivi elencate sono riconducibili a spese in conto capitale; sono viceversa di natura corrente le spese, ivi previste, relative alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla progettazione di opere pubbliche iscritte al titolo primo della spesa, e pertanto solamente queste spese possono essere finanziate mediante l’utilizzo dei proventi edilizi.
Per quanto concerne la compilazione del prospetto inerente gli equilibri di bilancio, si conferma che l’importo dei proventi edilizi utilizzati - nei limiti sopra ricordati - per finanziare spese correnti va esposto alla voce “I”, in quanto trattasi di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in virtù di una specifica disposizione di legge.
Ennio Braccioni 20/09/2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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