Questionario Fabbisogni standard dei Comuni FC90U: scadenza per l’invio
IFEL, 23 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiA fine marzo scorso, quest'amministrazione comunale ha deliberato il fabbisogno triennale del personale prevedendo esclusivamente assunzioni a tempo determinato, di vari profili professionali. La programmazione è stata modificata in data 13 settembre 2018. Dette modifiche riguardano: - la durata del rapporto di lavoro (da mesi sette a mesi dodici) e della percentuale di servizio (aumento percentuale part time e/o da tempo parziale a tempo pieno) delle figure programmate; - la costituzione di nuovi rapporti di lavoro e proroghe di contratti a tempo determinato in essere non contenute nel programma sopra citato. Non si è ancora dato corso alle assunzioni programmate sia perché l'ente ha approvato in ritardo i documenti di programmazione e di rendicontazione, sia perché le procedure di reclutamento delle figure professionali hanno richiesto più tempo del previsto, e sono in fase di perfezionamento. Pertanto risulterebbe possibile adottare gli atti di assunzione e/o di proroga nell'ultima settimana di settembre. Essendo entrato in vigore nel frattempo il Decreto Ministro per la semplificazione 8.5.2018, si chiede: - se l'obbligo di adozione del nuovo piano dei fabbisogni sia riferito esclusivamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato non programmate prima della data di pubblicazione di detto DM; - se, invece, sia obbligatoria l'adozione del Piano di che trattasi anche per procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e in questo caso: - se sia corretta e attuabile anche in assenza di approvazione del nuovo piano fabbisogni, la deliberazione adottata da questo ente in data 13/9/2018 che integra e modifica la precedente programmazione adottata a marzo 2018 (ovvero, la delibera che integra e modifica la programmazione del fabbisogno è da considerarsi nuova programmazione?).
Per il piano 2018/2020, secondo le linee di indirizzo del Ministero per la semplificazione (punto 2.3), fa salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati, mentre le nuove regole si applicano al nuovo piano che esplica gli effetti sul triennio 2019/2021. Nelle citate linee è prevista la sanzione (prevista decorrere dal sessantesimo giorno di pubblicazione del decreto) del divieto di assumere che si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente (nel nostro caso 2018).
Quindi, se l'ente ha assolto a tutti i passaggi previsti dalla normativa previgente in ordine all'esercizio 2018 (ricognizione, eccedenze, pari opportunità, certificazione di compatibilità della spesa ecc.), non incapperà nel divieto suddetto.
Dr. Eugenio De Carlo 20/09/2018
IFEL, 23 maggio 2025
Ministero dell’Interno – 14 maggio 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 maggio 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 maggio 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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