All’Adunanza plenaria la questione del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004 per fiumi, torrenti o corsi d’acqua cd. “minori"
Consiglio di Stato, Sezione II - Ordinanza 1 aprile 2025, n. 2766
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiNel 2000 un soggetto ha chiesto in occasione di un progetto di ristrutturazione di un'abitazione privata, in zona "A" centro storico, una Concessione edilizia che implicava l'apertura di 4 lucernari a tetto tipo Velux. La Concessione autorizzava tale intervento. Successivamente in fase di esecuzione dei lavori questi lucernari venivano eseguiti sulla stessa falda ma in altra posizione, cioè venivano traslati di alcuni metri. La variante non è mai stata chiesta. Successivamente l'area veniva sottoposta a vincolo paesaggistico. Quest'anno a seguito di una segnalazione all'Ufficio tecnico, di un vicino, di questa difformità, chiedo questa difformità come deve essere considerata?
Lo spostamento di un lucernario non determina un intervento di ristrutturazione edilizia perché non incide in modo rilevante sull’organismo edilizio (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 26 ottobre 2016, n. 4267); appare corretto, perciò, ritenere che tale spostamento sia riconducibile nell’alveo degli interventi di manutenzione straordinaria (ex art. 3 comma 1 lett. b) del Testo Unico Edilizia – DPR n. 380/2001) e, di conseguenza, subordinato a SCIA (ex art. 22 del Testo Unico Edilizia).
Tanto premesso, l’ufficio dovrà comunque contestare l’inesatta realizzazione dei lavori assentiti con la concessione edilizia a suo tempo rilasciata, invitando il proprietario a presentare una SCIA in sanatoria per l’intervento effettuato e a richiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR n. 31/2017 – All. B, intervento B4). Tale autorizzazione è necessaria perché nel frattempo l’area è stata sottoposta a vincolo paesaggistico.
Inoltre, l’ufficio dovrà procedere a comminare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 del DPR n. 380/2001: ferma restando la necessità di una valutazione specifica da parte dell’ufficio tecnico comunale, potrebbe trovare applicazione il comma 4 del suddetto articolo, al cui contenuto si rinvia.
Avv. Mario Petrulli 20/09/2018
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Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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