Approfondimento di Luigi Oliveri

Il nuovo Ccnl enti locali non consente mobilità di funzionari inquadrati giuridicamente nei profili D3 verso profili inquadrati nella posizione D1

Servizi Comunali Mobilità

Il nuovo Ccnl enti locali non consente mobilità di funzionari inquadrati giuridicamente nei profili D3 verso profili inquadrati nella posizione D1.

Luigi Oliveri

 

L’articolo 12 del Ccnl 21.5.2018 ha parzialmente rivisto il sistema di classificazione, modificando appunto quello della categoria D, che, nel 1999, racchiuse le ex qualifiche funzionali settima, gli istruttori direttivi, ed ottava, i funzionari. Il Ccnl 31.3.1999, per conservare la distinzione dei profili professionali e delle mansioni delle ex settima ed ottava qualifica funzionale, distinse nella categoria D due sotto categorie: quella con ingresso nella posizione economica D1, corrispondente sul piano giuridico all’ex settima qualifica funzionale ed al profilo di istruttore direttivo; e quella con ingresso diretto nella posizione economica D3, corrispondente al profilo del funzionario.

Questa distinzione ebbe senso fino al 31.12.2001, finchè cioè ai dipendenti di categoria giuridica D1 restò precluso di andare per progressione orizzontale oltre la posizione D3. Poi, dal 2001 questo blocco venne rimosso.

Pertanto, da anni è possibile e concretamente si è verificato che dipendenti inquadrati (grazie alla sostanziale finzione giuridica del Ccnl del 1999) in un profilo inferiore si trovino con trattamenti economici tabellari uguali o maggiori di dipendenti di profilo superiore.

Un contro senso durato fin troppo tempo, per effetto di una suddivisione forzata della categoria D in due sottocategorie, nonostante sul piano contrattuale la categoria D sia unica, tanto che possono essere incaricati nell’area delle posizioni organizzative indifferentemente tutti i dipendenti di categoria D, qualunque sia la posizione di ingresso.

Il Ccnl 21.5.2018 fa giustizia di questa assoluta confusione ed elimina la categoria di ingresso in D3. Sarà l’organizzazione interna di ciascun ente a prevedere una differenziazione di profili, responsabilità e perché no di progressione economica.

Tuttavia, la cancellazione della categoria giuridica D3 vale solo per il futuro. I dipendenti a suo tempo assunti nell’ottava qualifica funzionale e reinquadrati nella D3 giuridica e quelli assunti direttamente in profili D3, per effetto dell’articolo 12, comma 5, conservano il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria.

Il problema si pone perché l’articolo 30, commi 1 e 2-bis, del d.lgs 165/2001, nonostante non sia scritto in modo chiarissimo, pare presupporre assoluta identità tra “area funzionale” del posto vacante che si intende coprire con la mobilità ed inquadramento funzionale del dipendente che chieda il trasferimento.

Se per “area funzionale” si intendesse esclusivamente la categoria, allora il problema non si porrebbe: tutti i dipendenti di categoria D, a prescindere dalla loro posizione economica di inquadramento, potrebbero transitare per mobilità, considerando che il comma 2-bis dell’articolo 30 (non il comma 1, però) garantisce al dipendente trasferito la conservazione della posizione economica posseduta presso l’ente di provenienza.

Ma, l’espressa conservazione di profili distinti di categoria D3, sia pure “ad esaurimento” e di categoria D1 impedisce di considerare possibile una mobilità per un posto di profilo D1 da coprire con un dipendente inquadrato in un profilo di provenienza in D3.

Spazi limitati alla mobilità vi potrebbero essere solo laddove l’ente che avvia la procedura abbia modificato la dotazione organica attuano la pianificazione dei fabbisogni, riqualificando un profilo professionale di categoria D3 (ovviamente vacante), come D1: in questo modo, un dipendente di pari profilo ancora inquadrato in D3 potrebbe transitare, conservando la posizione economica di provenienza. Si porrebbe, però, a quel punto il problema della concreta applicabilità del comma 6 dell’articolo 12 del Ccnl, ai sensi del quale l’ammontare delle risorse stabili che finanziano la posizione economica di sviluppo dei dipendenti inquadrati in D3 si calcola non sul differenziale con la posizione economica iniziale, ma appunto sulla posizione economica 3: ma, se un dipendente D3, transita in un identico profilo professionale di un ente diverso per mobilità ed inquadrato in D1, l’ente che ha modificato fabbisogni e fabbisogno sarebbe legittimato a calcolare il differenziale sulla posizione iniziale?

Il Ccnl non ha fornito, purtroppo, indicazioni su come gestire le mobilità nell’ambito delle categorie D e senza un intervento chiarificatore tutto resta avvolto nella nebbia.

22 settembre 2018

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Scritto il 10/10/2018 , da Oliveri Luigi

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