Assegno Nucleo Familiare

Risposta al quesito di Daniele Conforti Consulente del Lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
24 Settembre 2018

Un nostro dipendente, non vedente, divorziato con un figlio minore nel proprio nucleo familiare, con specifica istanza, nella quale dichiara di essere “inabile al 100% (affetto da cecità assoluta) rilasciata dalla competente Commissione (ai fini dei benefici della L.104/92)”, ha chiesto che l’assegno del nucleo familiare gli venga riconosciuto e corrisposto in base alla specifica tab. 15 . la Tabella 15: riguarda i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (e almeno un componente inabile), oppure senza figli minori e almeno un figlio maggiorenne inabile; Secondo l’INPS , la dicitura componente inabile si riferisce ai soggetti: – minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età ; – maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro (inabilità al 100%). Nella certificazione prodotta dal dipendente, si evince che lo stesso, ai fini dei benefici di cui alla L. 104/1992, e stato riconosciuto “soggetto con handicap valutabile alla misura del 100%. Per quanto sopra si chiede di sapere se il dipendente, “soggetto portatore di handicap grave ai fini dei benefici della L. 104/1992” può essere considerato anche “soggetto inabile a qualsiasi proficuo lavoro ai fini dell’A.N.F.”, tenuto conto delle precisazioni circa le differenze fornite dall’Inps al riguardo.

 

Si chiede di sapere, pertanto se al dipendente può essere riconosciuto ed erogato l’assegno per il nucleo familiare così come richiesto.

 

 

Risposta

La condizione di cieco civile non sembra poter costituire requisito sufficiente per l'applicazione dell'aumento dei limiti di reddito in quanto la condizione di cecità, sia pure totale, non può essere equiparata a quella di inabilità assoluta.

L'inabilità assoluta può, viceversa, essere senz'altro presupposta in presenza di titolarità, da parte del soggetto beneficiario del trattamento familiare, di pensione di inabilità corrisposta ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero di rendita per inabilità permanente assoluta erogata dall'INAIL in base al T.U. n. 1124/1965.

In assenza, quindi, delle soprarichiamate prestazioni, affinchè il requisito dell'inabilità sia riconosciuto si rende necessaria idonea certificazione rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie che attesti l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa del soggetto interessato.

Si considerano totalmente inabili:

- i soggetti per i quali sia stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità (ordinaria o privilegiata) ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 o il diritto alla rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL ai sensi del citato T.U. n. 1124/1965. Per i titolari delle anzidette pensioni e rendite dovrà essere presentata copia autenticata dei relativi certificati;

- i figli ed equiparati a carico per i quali lo stato di inabilità sia stato riconosciuto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del T.U. delle norme sugli assegni familiari, nel testo modificato dal secondo comma dell'art. 8 della citata legge 12 giugno 1984, n. 222, per i quali, quindi, l'apposita autorizzazione a percepire gli assegni familiari sia stata rilasciata a decorrere da data non anteriore al 1° luglio 1984.

 

Daniele Conforti Consulente del Lavoro Data   17/09/2018

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