Raccordo DUP con programmazione settoriale

Approfondimento di Matteo Barbero

Servizi Comunali Documento unico di programmazione (DUP)
di Barbero Matteo
01 Ottobre 2018

Approfondimento di Matteo Barbero                                                                                 

Raccordo DUP con programmazione settoriale

Matteo Barbero

Tre vie per raccordare il Dup con la programmazione settoriale. A prevederle è il recente decreto del Mef 29 agosto 2018, che ha apportato rilevanti modifiche al principio contabile applicato di cui all’allegato 4/1 del dlgs 118/2011.

Quest’ultimo ha profondamente modificato il quadro normativo di riferimento, senza tuttavia renderla più agevole il lavoro degli uffici, ma anzi, al contrario, complicandolo con l’inserimento di nuovi e a talvolta incomprensibili vincoli temporali e di contenuto.

Eppure, almeno in questo ambito, l’obiettivo del legislatore era quello di semplificare, introducendo una drastica riduzione (o, per meglio dire, un accorpamento) dei principali documenti programmatori di cui le amministrazioni devono e possono dotarsi.

Lo si evince in modo chiaro dalla stessa denominazione scelta per designare la chiave di volta del nuovo sistema, che è stato battezzato come Documento unico di programmazione (Dup) proprio a significare il suo carattere unitario e tendenzialmente onnicomprensivo.

Fin da subito, tuttavia, è risultato evidente come l’unicità del Dup fosse più apparente che reale: esso, infatti, non sostituisce, ma incorpora, la maggior parte degli altri documenti di programmazione (più o meno) settoriali. Ma soprattutto la tempistica di presentazione ed approvazione del Dup (e della relativa nota di aggiornamento) ha posto non pochi problemi di raccordo, sia con gli altri documenti di programmazione che, specialmente, con il bilancio.

Ora il dm appena pubblicato prova a correre ai ripari. Esso modifica il paragrafo 8.2 dell’allegato 4/1 specificando che nel tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione e che devono essere inseriti nel Dup sono approvati con il medesimo, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Al riguardo, si danno tre casistiche:

1) nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del Dup, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal Dup, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel Dup;

2) nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del Dup, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal Dup, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al Dup;

3) i documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel Dup.

In particolare, si considerano approvati, in quanto contenuti nel Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

c) programma biennale di forniture e servizi;

d) piani triennali di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

e) programmazione triennale del fabbisogno di personale;

In ogni caso, sono fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente.

21 settembre 2018

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