Cancellazioni anagrafiche per revoca misure accoglienza

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di Palmieri Liliana
21 Settembre 2018

Visto l’art.8 del DL n.13 del 17.02.2017 che prevede la cancellazione immediata in caso di revoca delle misure di accoglienza per i richiedenti asilo, si desidera un chiarimento sulla decorrenza della cancellazione. Riceviamo la comunicazione dal responsabile della convivenza, trasmettiamo l'avvio del procedimento di cancellazione lo stesso giorno, dopo 30 gg emettiamo il provvedimento di cancellazione. La decorrenza è dalla data dell'avvio del procedimento (visto che è immediata) o dalla data del provvedimento? Il dubbio si pone in quanto caricando l'APR4 il giorno dell'avvio del procedimento la decorrenza della cancellazione secondo noi non può essere successiva.

 


 

Risposta

La decorrenza della cancellazione, nel caso oggetto del quesito, corrisponde alla data della adozione del provvedimento finale e non alla data di avvio del procedimento; ciò in applicazione della regola generale per cui nei procedimenti ad istanza di parte la decorrenza corrisponde alla data della istanza presentata dall’interessato, mentre nei provvedimenti avviati d’ufficio (anche se su segnalazione/comunicazione) la decorrenza corrisponde, appunto, alla data del provvedimento finale.

L’art. 5-bis comma 3 del D. Lgs. n. 142/2015, introdotto dall’art. 8 comma 1 lett. a-bis del d.l. n. 13/2017 com’è noto, prevede che “La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1”.

Sostanzialmente, tale disposizione ha introdotto un nuovo motivo di cancellazione per i richiedenti protezione internazionale iscritti in convivenza ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 223/1989 che, nelle more del riconoscimento di tale diritto, escano dal progetto di accoglienza o a causa della "revoca" formale delle misure di accoglienza previste a loro favore, o anche "volontariamente" a seguito di allontanamento non giustificato dal centro di accoglienza.

La cancellazione ai sensi dell’art. 5-bis comma 3 del D. Lgs. n. 142/2015 può essere eseguita con un procedimento semplificato e senza la necessità di accertare l’effettiva irreperibilità dell’interessato.

In pratica, il responsabile della convivenza anagrafica comunica  all’ufficiale d’anagrafe la revoca delle misure di accoglienza o l'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5-bis della legge n. 142/2015; si tratta di una comunicazione e non di una dichiarazione anagrafica ex art. 13 d.P.R. n. 223/1989, che comporterebbe la decorrenza dalla data di avvio del procedimento.

L’ufficiale d’anagrafe, che riceve la comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato da parte del responsabile della convivenza, avvia il procedimento di cancellazione, invia la relativa comunicazione di avvio alle parti interessate (il responsabile della convivenza e il cittadino straniero direttamente interessato) ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento adotta formale provvedimento di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e lo notifica al destinatario. La cancellazione, lo si ribadisce, decorre dalla data del provvedimento. Anche questa tipologia di cancellazione deve essere comunicata alla questura, entro 15 giorni dalla data del provvedimento.

 

Dr.ssa Liliana Palmieri 15/09/2018

 

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