La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
DOMANDA:
L’art. 5 dell’ordinanza 400 (Disposizioni in materia di trattamento di missione degli amministratori di enti locali) prevede:
1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli amministratori dei territori colpiti dal sisma residenti, alla data 25 agosto 2016, nel Comune ove ha sede il proprio ente e la cui abitazione sia stata oggetto di ordinanza di sgombero e/o inagibilità, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede del comune dal luogo in cui hanno stabilito la propria dimora, ai fini della partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. In tali casi ai citati amministratori sono riconosciuti i rimborsi spettanti per lo svolgimento delle funzioni ispettivi di cui all’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, secondo i limiti ed i parametri vigenti.
2. Le spese sostenute dai Comuni per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 12, del decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche e integrazioni, per tutta la durata dello stato di emergenza, ove permanga la condizione di cui al precedente comma. Sono inoltre autorizzate in deroga alle richiamate disposizioni anche le spese sostenute dai Comune per le missioni effettuate dai rispettivi amministratori per lo svolgimento di funzioni di natura istituzionale connesse con gli eventi sismici di cui in premessa e le relative conseguenze, limitatamente a quelle effettuate durante lo stato di emergenza.
Questo Ente (ASP) risultato della trasformazione delle ex Ipab, così come stabilito dall’art. 10 della legge n. 328/2000 e dal successivo decreto attuativo d.lgs. n. 207/2001 ha personalità giuridica di diritto pubblico e non dispone di un univoco e pacifico inquadramento tra gli enti pubblici economici.
Si chiede se agli amministratori questo Ente avente sede legale a Norcia (comune del cratere dei Comuni terremotati) possa essere applicato l’art. 5 dell’ordinanza 400 in virtù dell’assimilazione dell’Asp alla normativa degli enti locali (parere prot. n. 22457 del 20 agosto 2014, pronuncia 27 giugno 2012, n° 161 della Corte Costituzionale…..)
RISPOSTA:
Secondo l'ANAC, le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, tenuto conto del fatto che hanno personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono funzioni amministrative e sono riconosciuti ad amministrazioni pubbliche poteri di nomina dei componenti degli organi di cui sono composte.
Nel comunicato del 10 aprile 2015, ha ribadito l'interpretazione secondo cui le ASP sarebbero 'incluse nel novero delle aziende ed amministrazioni' di Regioni, Province e Comuni e pertanto PA ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001'.
Già nell'orientamento n. 88 in materia di anticorruzione, l'ANAC aveva chiarito che le ASP sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, tenuto conto del fatto che hanno personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono funzioni amministrative e sono riconosciuti ad amministrazioni pubbliche poteri di nomina dei componenti degli organi di cui sono composte.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 161/2012 ha affermato che le ASP, al pari delle precedenti IPAB, rivestono 'la natura di Ente pubblico, natura assimilabile agli Enti strumentali regionali e locali riconosciuta alle ASP anche dalla Corte dei conti, sezione controllo del Friuli, con la deliberazione n. 27/2015, secondo cui le ex IPAB devono essere ricompresi nel complesso della finanza pubblica allargata e devono essere sottoposti ai vincoli di contenimento della finanza.
L’art. 87 TUEL prevede che “Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86”, ma non contempla l’art. 84 TUEL.
Pertanto le ASP, solo nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare le ASP potrebbero regolare internamente la disciplina in tema di rimborso spese di viaggio e di missioni mutuandola da quella vigente per gli enti locali, secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza contabile (v. Sezione Autonomie C.d.C. , deliberazione n. 38/2016), secondo cui “Il rimborso delle specie di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 84 del d.lgs. n. 267/2000. Nella seconda di tali fattispecie, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’amministratore locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui esercita il proprio mandato, non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all’effettivo esercizio costituzionalmente tutelato della funzione. Ai fini del rimborso delle spese di cui all’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall’ente anche secondo le modalità previste dall’art. 77 bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008”.
Tuttavia, in caso di disposizioni derogatorie speciali previste per gli enti locali in riferimento all’applicazione della disciplina che interessa (art. 84 TUEL) - come quella in esame - si ritiene che la deroga non possa applicarsi alle ASP ove non espressamente prevista dalla legge speciale (ubi lexit voluit dixit, ubi tacuit noluit). Del resto, come detto, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 84 TUEL troverebbe luogo per effetto di scelta autonoma organizzativa dell’azienda e non per diretta applicazione ex art. 87 TUEL (che non menziona detto articolo); per cui una deroga legislativa è tale se riferita, appunto, a una norma di legge e non a una disposizione regolamentare interna all’azienda, ove adottata dalla stessa in base ai principi amministrativi e contabili cui la stessa deve attenersi in base alla natura di ente pubblico.
In altri termini, se l'art. 87 contemplasse l'art. 84 TUEL, eventuali deroghe di legge si applicherebbero anche alle ASP, ma poiché l'art. 87 TUEL non cita l'art. 84, la disciplina di quest'ultimo articolo opererebbe per previsione interna alla ASP ed eventuali deroghe non potrebbero essere di natura legislativa salva espressa previsione di legge.
21 agosto 2017 Eugenio De Carlo
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Ministero dell’Interno – Circolare 28 maggio 2025, n. 55
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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